Tribunale di Vicenza – L’omesso versamento dell’IVA non rientra tra i reati che impediscono il riconoscimento, una volta chiusa la procedura fallimentare, del beneficio dell’esdebitazione alla persona fisica fallita.
Tribunale di Vicenza, 01 ottobre 2021 – Pres. Rel. Giuseppe Limitone, Giud. Giovanni Genovese e Silvia Saltarelli.
Fallimento – Chiusura – Fallito – Istanza di esdebitazione - Reato di omesso versamento dell’IVA – Procedimento in corso o concluso con sentenza passata in giudicato – Delitto che comporta sospensione della procedura di esdebitazione o inibisce la concessione di quel beneficio – Esclusione - Fondamento.
Stante che il mancato corretto esercizio dell’impresa e la lesione della fede pubblica lega tutti i reati indicati dall’art. 142, primo comma, numero 6, L.F. (bancarotta fraudolenta, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa) che risultano ostativi al riconoscimento al fallito, persona fisica, a chiusura della procedura fallimentare avvenuta, del beneficio dell'esdebitazione, ma non contraddistingue il reato di omesso versamento dell'IVA, che consiste bensì in un particolarmente grave inadempimento nei confronti dello Stato ma non si pone in stretto collegamento finalistico con l'attività d'impresa e tutela un diverso bene giuridico rispetto a quella, tant'è che non costituisce necessariamente un reato proprio dell'imprenditore ma può, ai sensi dell'art. 10 ter del D. Lgs 74/2000, essere commesso da “chiunque”, si deve ritenere che esso non rientri tra i delitti che, qualora sia intervenuta sentenza passata in giudicato, impediscono l'esdebitazione e per i quali, laddove il procedimento penale sia ancora in corso, è previsto che il tribunale disponga la sospensione del procedimento di esdebitazione fino all'esito di quello penale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-vicenza-1-ottobre-2021-pres-est-limitone
[in merito alla necessità che a tutti i creditori concorsuali ammessi al passivo e non integralmente soddisfatti debba essere notificata l'istanza di esdebitazione per consentire loro di addurre motivi di opposizione che incidano sulla meritevolezza del ricorrente, cfr. in questa rivista: Corte Costituzionale, 30 maggio 2008, n. 181https://www.unijuris.it/node/1307; a proposito del fatto che neppure la bancarotta semplice possa farsi rientrare tra i casi che impediscono l’esdebitazione, cfr.: Tribunale di Udine, 18 maggio 2012 https://www.unijuris.it/node/1461]