Corte di Cassazione (39791/2021) – Fallimento: l'ammissione al passivo di crediti tributari da parte del concessionario della riscossione può aver luogo sulla base del semplice ruolo non risultandone necessaria la previa notifica.
Corte di Cassazione, Sez. Trib. Civ., 14 dicembre 2021, n. 39791 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Salvatore Leuzzi.
Fallimento – Crediti tributari – Concessionario della riscossione – Insinuazione al passivo - Sufficienza della produzione del c.d. “ruolo” – Notifica dello stesso o della cartella di pagamento – Irrilevanza.
L’istanza di insinuazione al passivo di crediti tributari da parte del concessionario della riscossione può avvenire sulla base del c.d. “ruolo”, senza che occorra la previa notifica dello stesso o della cartella di pagamento. La suddetta notifica – strumentale all’esecuzione coattiva individuale – perde, infatti, funzionalità nel contesto fallimentare in cui il curatore è reso pienamente edotto della pretesa erariale con la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda di ammissione e può, a partire da tale momento, impugnare lo stesso dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie, senza necessità che gli venga previamente intimato il pagamento. Ne consegue l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all’Agente della Riscossione, del ricorso avente ad oggetto l’impugnazione della cartella di pagamento, essendo quest’ultima priva di rilevanza ai fini dell’ammissione al passivo. (Massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 30 Gennaio 2019, n. 2732 https://www.unijuris.it/node/4863; Cassazione civile, Sez. I, sent. n. 6126, 17 marzo 2014 https://www.unijuris.it/node/2259 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 maggio 2018, n. 11954 https://www.unijuris.it/node/4736].