Corte di Cassazione (37028/2021) – Fallimento e insinuazione al passivo: prova dell'anteriorità del credito per prestazioni professionali e criterio possibile di determinazione del suo ammontare.

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Data di riferimento: 
26/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ, 26 novembre 2021, n. 37028 – Pres.Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.

Fallimento – Professionista – Credito per le prestazioni svolte -  Domanda di insinuazione al passivo – Produzione di copia del contratto priva di data certa – Inopponibilità – Ammissibilità del deposito di altri documenti attestanti l'anteriorità del credito – Fatture emesse in particolare – Validità della prova - Pattuizioni contenute nel contratto – Mancato valido possibile riscontro – Corrispettivo da determinarsi in base alle tariffe professionali.

Con riferimento ad una domanda di insinuazione al passivo del fallimento di credito costituente  corrispettivo di un contratto di collaborazione professionale, l'inopponibilità, per difetto di data certa della scrittura privata che ne attesta il contenuto ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere comunque oggetto di prova, in particolare mediante deposito delle fatture, anche se non debitamente registrate,  rilasciate dal professionista nel corso del rapporto per le quali sono stati effettuati pagamenti da parte della società fallita, in ragione della causale apposta sulle stesse; ciò implica però che, accertata l'esistenza del negozio e in assenza di riscontri quanto all'esistenza di pattuizioni relative alla misura del corrispettivo, questo vada determinato in base alla tariffa professionale, giusta l'art. 2233 c.c., comma 1. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2037028.pdf

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27303.pdf

In tema di ammissione al passivo di un credito nato da un rapporto di prestazione d'opera professionale, l'inopponibilità al fallimento della data di una scrittura privata, in quanto carente del requisito della certezza, di cui all'art. 2704 c.c., non riguarda il contenuto del negozio, sicché quest'ultimo e la sua conclusione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento possono comunque formare oggetto di prova, dovendosi determinare la misura del corrispettivo, in assenza di specifica pattuizione, in base alla tariffa professionale, ai sensi dell'art. 2233, comma 1, c.c. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-26-novembre-2021-n-37028-pres-cristiano-est-falabella

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: