Corte di Cassazione (31013/2021) – Notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo: sospensione degli effetti fino ad omologazione definitiva avvenuta.

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Data di riferimento: 
02/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. V civ., tributaria, 02 novembre 2021, n. 31013 – Pres. Biagio Virgilio, Rel. Angela-Maria Perrino.

Cartella di pagamento – Notificazione -  Procedura di concordato preventivo – Successiva apertura - Effetti - Nullità della cartella - Esclusione - Stato di quiescenza fino all'omologazione – Successivo possibile riespandersi.

Nel caso di notificazione di una cartella di pagamento prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, la successiva apertura della procedura concordataria non comporta la nullità della cartella ma l'improseguibilità dell'esecuzione, in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda concordataria, e tale quiescenza è destinata a protrarsi sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all'iniziativa già intrapresa. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26306.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: