Corte di Cassazione (33619/2021) – Omologazione in sede di reclamo di una proposta di concordato a dichiarazione di fallimento avvenuta: limiti di legittimazione del curatore a proporre ricorso per cassazione avverso tale decisione.

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Data di riferimento: 
11/11/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n.33619 – Pres. Rel. Marco Vannucci.

Proposta di concordato preventivo – Tribunale – Mancata omologazione - Dichiarazione di fallimento in pendenza del giudizio di reclamo ex art. 183 L.F. – Omologazione in appello del concordato– Legittimazione del curatore a proporre ricorso per cassazione - Riconoscibilità solo per far valere l’improcedibilità del giudizio di omologazione – Fondamento.

Nel caso che, dopo il rigetto di una proposta di concordato, il debitore venga dichiarato, non contestualmente al decreto ex art 180 L.F. del tribunale, fallito e lo stesso proponga successivamente reclamo non ai sensi degli artt. 18 e 183 L.F. avverso questa decisione ma ai sensi dell'art. 183 L.F solo rspetto alla mancata approvazione della sua proposta di concordato, e detto reclamo, nel corso del quale la curatela si costituisca evidenziando la circostanza dell'avvenuta dichiarazione di fallimento del reclamante, venga ugualmente accolto dalla corte d'appello in ragione del fatto che la stessa curatela non avrebbe potuto essere parte di quel giudizio, la mancanza di legittimazione del curatore a proporre ricorso per la cassazione avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo attiene ai soli vizi della decisione di appello relativi alla legittimità della proposta di concordato, non anche al dedotto vizio di procedibilità del giudizio di omologazione, dal giudice adito rilevabile d'ufficio, quando sia nel frattempo intervenuto il fallimento dell'imprenditore proponente. In tale ipotesi, il curatore del fallimento dell'imprenditore è titolare di un autonomo diritto, di natura esclusivamente processuale, volto a evitare, mediante la sollecitazione di una pronuncia di improcedibilità del giudizio di omologazione del concordato preventivo, che lo stesso imprenditore sia contemporaneamente soggetto a due procedure concorsuali (il concordato preventivo e il fallimento) fra loro radicalmente incompatibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-11-novembre-2021-n-33619-pres-est-vannucci

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27335.pdf

[in tema di termine per la proposizione del reclamo avverso il decreto del tribunale che abbia deciso (accordandola o negandola) dell'omologazione di un concordato preventivo e della mancanza di legittimazione, in generale, in capo al curatore, nel caso di dichiarazione di  fallimento intervenuta nel frattempo, a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di omologazione del concordato, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2019, n. 30201 https://www.unijuris.it/node/5017; Corte di Cassazione, Sez. I, 19 marzo 2012, n. 4304 https://www.unijuris.it/node/2074;Cassazione civile, sez. I, 5 agosto 2019 , n. 20892https://www.unijuris.it/node/4907 e Corte di Cassazione, Sez. Un., 28 dicembre 2016 n. 27073 https://www.unijuris.it/node/3132; in tema di rapporti tra concordato e fallimento: Cassazione civile, Sez. Un., 10 aprile 2017, n. 9146   https://www.unijuris.it/node/3357]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: