Corte d'Appello di Milano – Fallimento: considerazioni in tema di sussistenza dei presupposti di revocabilità delle rimesse bancarie e del pagamento delle rate di mutuo effettuati in periodo sospetto.

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Data di riferimento: 
24/03/2021

Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 24 marzo 2021 – Pres. Anna Mantovani, Cons. Rel. Alessandro Bondì, Cons. Lucia Trigilio.

Fallimento – Rimesse bancarie – Effettuazione su conto attivo – Irrevocabilità – Fondamento.

Fallimento – Pagamenti di “beni e servizi” effettuati nei termini d'uso – Esenzione da revocatoria – Servizi finanziari – Tipologia da non considerarsi rientrante in tale deroga – Fondamento.

Fallimento – Compensazione – Autonomia dei rapporti – Presupposto necessario.

Conoscenza dello stato di insolvenza – Prova – Mancato deposito del bilancio – Rilevanza.

Laddove un conto corrente bancario su quale siano effettuate in periodo sospetto dal soggetto poi fallito delle rimesse bancarie risulti, nel momento in cui sono eseguite, attivo, ogni rimessa non riduce il debito del correntista verso la banca, ma incrementa il denaro depositato in conto, per cui la revocatoria fallimentare non è neppure astrattamente concepibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento al perimetro di operatività dell'esenzione da revocatoria di cui all'art. 67, terzo comma, lettera a) L.F. si deve ritenere che, in ragione di quanto testualmente previsto, detta disposizione risulti destinata ai soli fornitori di quei “beni e servizi” che risultano strumentali al ciclo produttivo delle imprese per limitare l'espansione a catena ai loro danni dell'insolvenza della loro clientela, non bastando il richiamo letterale ai “servizi”, siccome astrattamente associabili all'aggettivo “finanziari”, a sostenere la tesi che anche questi ultimi sono servizi come gli altri menzionati dalla norma derogatoria e a giustificare un trattamento privilegiato anche a vantaggio di quelli, in assenza di ulteriori riscontri, senza i quali è agevole incorrere in una ingiustificata disparità. Significativo è il fatto che l'ampliamento di tale esenzione a favore del pagamento dei canoni di locazione finanziaria sia stato espressamente disposto dall'art. 72 quater L.F. in quanto tale circostanza dimostra che il legislatore “ubi voluit, dixit” [la Corte ha pertanto considerato revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F. i pagamenti dei ratei dei mutui effettuati in periodo sospetto  a prescindere da ogni indagine volta a verificare se abbiano o meno avuto luogo nei “termini d'uso”]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

La compensazione in senso tecnico postula l'esistenza di più rapporti autonomi da compensare e non è perciò configurabile quando le rispettive obbligazioni siano tra loro collegate da un vincolo di corrispettività, perché in tal caso si deve ritenere sussista un mero rapporto contabile di dare e avere, estraneo alla disciplina codicistica della compensazione [nello specifico la Corte ha ritenuto che non potesse sostenersi che i pagamenti delle rate di mutuo effettuati dalla società poi fallita risultassero irrevocabili in ragione del fatto che risultavano estinti per compensazione con il saldo positivo del conto corrente, già aperto nei confronti della stessa, dato che questo fungeva anche da conto d'appoggio per il pagamento delle rate di mutuo e pertanto doveva ritenersi ad esso collegato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La conoscenza dello stato di insolvenza può essere desunta, per un istituto di credito, anche dall’esame del bilancio , nel caso di sopravalutazioni e di mancanza di deposito di un bilancio (Giuseppe Rebecca – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 Gennaio 2019, n. 277 https://www.unijuris.it/node/4504 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2016 n. 6042 https://www.unijuris.it/node/2842; con riferimento alla terza massima: Cassazione Civile, Sez. I, 14 gennaio 2016, n. 512 https://www.unijuris.it/node/3556].

 

Commento alla sentenza della Corte di Appello di Milano n.  947 del 24 marzo 2021

Giuseppe Rebecca

Interessante sentenza della Corte di Appello di Milano, rel. Alessandro Bondì, che tratta più temi, sempre legati alla revocatoria:  se siano revocabili i pagamenti delle rate di mutuo non fondiario  , i versamenti su un conto attivo e come sia  accertabile la conoscenza dello stato di insolvenza .

  •  I pagamenti della rate di mutuo non fondiario

La Corte di Appello di Milano ha sentenziato che i pagamenti delle rate di mutuo non fondiario , alla presenza dei necessari presupposti soggettivi,  sono revocabili ex art. 67, comma 2, l.fall., non rientrando nella disciplina dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. Così è stato  stabilito, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6279 del 4 giugno 2018.

Infatti la esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. , secondo la  quale non sono soggetti all'azione revocatoria i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso ,secondo la corte  non si applica ai pagamenti delle  rate del mutuo. Il riferimento della norma ai normali termini d’uso  deve intendersi riferito ai soli fornitori di quei “beni e servizi” direttamente strumentali al ciclo produttivo dell'impresa, per limitare l'espansione a catena dei danni derivanti dall’insolvenza . “ Questa corte ritiene preferibile una lettura restrittiva dell’art.67.3.a, norma per sua natura e struttura volta a separare dalla generale platea dei pagamenti revocabili alcuni dotati di determinate caratteristiche e quindi costituenti  eccezioni rispetto alla regola. “”A questa stregua non basta il rimando al dato lessicale dei “servizi “, siccome astrattamente associabile  anche all’aggettivo “ finanziari “, a sostenere la tesi che questi ultimi sono servizi come gli altri  menzionati  dalla norma derogatoria ed a giustificare un trattamento privilegiato, in assenza di ulteriori riscontri, senza i quali non è agevole incorrere in un’ingiustificata disparità “.

E in merito è richiamato anche  il fatto che invece per  i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria la norma , art. 72 quater l.fall., li ha esplicitamente esentati. Ubi voluit, dixit, e conseguentemente per le rate di mutuo la esenzione non è applicabile, secondo la Corte.

A ulteriore sostegno della tesi della non applicabilità dell'esenzione da revocatoria  ai pagamenti delle rate di mutuo (non fondiario) si può anche osservare come la norma abbia invece esplicitamente prevista la esenzione per i mutui fondiari , art.39 d.Lgs n.385/1993 e art.67,c.4, l.fall. come rilevato da  Filippo Rasile e Claudia Passerini  ne Il Fallimentarista, 19 novembre 2021.

Tra l’altro, nello specifico era anche emerso che le rate non venivano pagate alle dovute scadenze, ma solo  successivamente, allorchè la disponibilità  lo consentiva .

Si segnala che la Cassazione non si è ancora pronunciata, da quanto ne sappiamo,  in merito la revocabilità dei pagamenti delle rate di mutuo, mentre si hanno delle sentenze di corti di merito nello stesso senso della sentenza della Corte di Appello di Milano (Trib.di  Bergamo, n.1964 del14 luglio 2017 nonchè  Trib. di  Ferrara, n. 658 del 14 maggio 2012).

  •  I versamenti su conto attivo

Le rimesse bancarie effettuate su conto attivo non sono revocabili, in quanto evidentemente non riducono l’esposizione della banca , bensì aumentano la disponibilità del correntista .  E la Corte di Appello conferma sul punto la sentenza del Tribunale di Milano.

Invero nella sentenza si fa riferimento a una riformulazione dei saldi del conto corrente, in base alla disponibilità,  con la anteposizione degli accrediti agli addebiti ( procedura normalmente seguita dalla giurisprudenza, a favore delle banche ) ; non sappiamo se il saldo attivo del conto corrente sia derivato da questi conteggi, o se fosse comunque già attivo ab origine. La questione potrebbe essere nata proprio  sulla base di una diversa base di partenza, mancando ogni presupposto in caso contrario. Ad ogni buon conto, pare pacifico la non revocabilità di rimesse su un conto corrente attivo, per mancanza di ogni presupposto.

  •  La scientia decotionis

Per l’esercizio della azione revocatoria è ovviamente richiesta la conoscenza dello stato di insolvenza, nel periodo di riferimento. La banca aveva sostenuto la tesi della non conoscenza basandosi sul patrimonio netto positivo , che nella fattispecie era anche abbastanza elevato . La Corte  ha confermato che  la prova della conoscenza  della scientia decoctionis è ricavabile anche  da una serie di elementi indiziari , variabili in base alla tipologia del creditore . In particolare, per quanto concerne gli istituti di credito , tenuto anche conto dell'accesso che hanno a determinate informazioni , gli stessi sono  in grado di valutare ed interpretare in modo oggettivo i dati di bilancio e tutti gli elementi del caso specifico . Concretamente   si trattava di valutazioni di bilancio non sostenibili ( tra l’altro, partecipazioni valutate al costo, con patrimonio netto molto inferiore ,  evidentemente senza valide motivazioni a supporto ), di bilanci chiusi in perdita e di un bilancio non depositato .

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: