Tribunale di Roma – Considerazioni in merito all'azione revocatoria di una scissione societaria, in particolare in tema di prescrizione, natura ed effetti dell'atto, rapporto con gli strumenti di tutela dei creditori previsti nello specifico dal c.c.

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Data di riferimento: 
23/02/2021

Tribunale di Roma, Sez. XVI civ. - Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 23 febbraio 2021 – Pres. Giuseppe Di Salvo, Rel. Guido Romano, Giud. Stefano Cardinali.

Atto di disposizione - Azione revocatoria – Esperimento da parte di un creditore - Prescrizione - Decorrenza del termine iniziale – Momento in cui è stata data pubblicità a tale atto.

Regola della scissione degli effetti della notificazione - Atto di disposizione - Azione revocatoria – Prescrizione – Atto di citazione introduttivo – Consegna per la notifica all'ufficiale giudiziario – Effetto interruttivo per il notificante.

Atto di scissione di società poi fallita – Natura organizzativa dell'operazione - Effetti – Patrimonio della società scissa - Mutamento totale o parziale della titolarità - Atto da considerarsi dispositivo – Revocabilità fallimentare e ordinaria.

Atto di scissione di società poi fallita – Irretrattabilità – Attribuzioni patrimoniali conseguenti  – Declaratoria di inefficacia relativa di tali effetti – Effetti - Azione proposta ex artt. 64 e 67 L.F. – Recupero all'attivo dei beni – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Esperibilità di un'azione esecutiva.

Scissione societaria – Problematiche conseguenti – Legislatore - Tutela dei creditori, dei soci e dei terzi – Predisposizione di appositi strumenti - Esigenze sottese all'azione revocatoria fallimentare – Produzione di effetti più limitati – Operatività nei confronti dei soli creditori anteriori.

Scissione societaria - Azione revocatoria – Valutazione dell'onerosità o gratuità dell'atto – Riscontro necessario – Assegnazioni patrimoniali di attivo e passivo o di solo attivo – Criterio decisivo.

La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto di cui si vuol far riconoscere l'inefficacia, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c. che prevede che “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto di disposizione è stata data pubblicità ai  terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto di citazione introduttivo dell'azione giudiziale [nello specifico della citazione in revocatoria] all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’atto di scissione, pur avendo natura di operazione straordinaria di natura organizzativa, ha comunque quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva, dalla scissa alla beneficiaria, di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso, ragion per cui, sotto questo profilo, va considerato come dispositivo ed in quanto tale può risultare quindi, revocabile (recte, relativamente inefficace per i creditori, anche di massa, della società scissa, ricorrendone i rispettivi presupposti, tanto ai sensi degli artt. 64 e 67 l.fall., quanto ai sensi dell’art. 2901 c.c.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La revocatoria non si dirige contro l’«atto di scissione» in sé che resta sempre fermo in quanto “irretrattabile”, ma, esclusivamente, nei confronti delle assegnazioni patrimoniali ad esso conseguenti. Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della società scissa di recuperare all'attivo del fallimento i beni che dal patrimonio della scissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 l. fall. ovvero ex art. 67 l. fall.), oppure, ottenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c. ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non si può affermare che, con le poche norme del codice civile dettate in materia di scissione societaria e di fusione (che fanno riferimento agli strumenti dell'opposizione dei creditori ex art. 2503 c.c., del risarcimento del danno ex art. 2504 quater, secondo comma, c.c. e della responsabilità solidale delle società beneficiarie  ex art. 2506 bis c.c.) possano essere sufficienti a disciplinare ogni aspetto o problematica che, in concreto, possa presentare un'operazione di scissione, o di fusione, societaria e che, pertanto , il legislatore abbia inteso delineare un microsistema di tutela dei creditori in grado di soddisfare anche le (residuali) esigenze sottese all'azione revocatoria fallimentare e ciò per due ordini di ragioni: in quanto nessuna disposizione si esprime chiaramente in tal senso ed in quanto i particolari strumenti di tutela previsti o hanno un oggetto diverso o producono effetti più limitati rispetto a quelli della revocatoria fallimentare. Infatti, mentre tanto il rimedio preventivo dell'opposizione alla scissione quanto il regime di responsabilità solidale delle società coinvolte nella scissione operano con esclusivo riguardo ai creditori anteriori alla scissione, l'azione revocatoria può essere utilmente esperita, nel concorrere ovviamente dei relativi presupposti, anche dai creditori posteriori all'atto pregiudizievole; creditori cui, laddove quell'azione fosse considerata incompatibile con la scissione, resterebbe l'unica tutela rappresentata dalla domanda risarcitoria ex art. 2504 quater, c.c. come volta però ad ottenere la riparazione del danno direttamente subito dal patrimonio del singolo creditore e non  di quello indiretto derivante dalla lesione della garanzia patrimoniale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso della scissione, la valutazione a fini revocatori circa l'onerosità o la gratuità dell'atto deve essere effettuata non con riferimento agli effetti patrimoniali che l'operazione produce per i soci delle società coinvolte, che restano del tutto irrilevanti nella prospettiva dei creditori della società scissa, ma con riferimento alle conseguenze che  la scissione produce sul patrimonio della società debitrice interessata dalla scissione a seconda che alle beneficiarie vengano assegnati, in una qualche proporzione tra essi, elementi patrimoniali attivi e passivi o solo elementi attivi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26190.pdf

[in tema di decorrenza della prescrizione di un'azione revocatoria, con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Un., 09 dicembre 2015 n. 24822https://www.unijuris.it/node/2786; con riferimento in particolare alla quarta massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 https://www.unijuris.it/node/5119 e Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 gennaio 2020 https://www.unijuris.it/node/5036].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: