Corte di Cassazione (28423/2021) – Presupposto dell'azione revocatoria ordinaria: consapevolezza del debitore alienante e del terzo che il negozio posto in essere avrebbe inciso in modo determinante sul patrimonio del primo.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 15 ottobre 2021, n. 28423 – Pres. Roberta Vivaldi, Rel. Antonella Di Florio.
Revocatoria ordinaria – Collusione tra debitore alienante e terzo acquirente – Presupposto non necessario – Rilevante lesione alla garanzia patrimoniale – C.d. “scientia damni” - Consapevolezza da parte di entrambi - Requisito necessario - Credito per cui è proposta l'azione - Conoscenza da parte del terzo – Conclusione di negozio a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito – Sola ipotesi in cui è richiesta.
Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito (Massima ufficiale)[nello specifico, la Corte ha richiamato anche il principio secondo il quale “nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26168.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 05 luglio 2013, n. 16825 https://www.unijuris.it/node/2062]