Corte di Cassazione (26407/2021) – Insolvenza dovuta a indebitamento nei confronti dell'Erario: istanza di fallimento da parte del P.M. basata su notizia da questi appresa nell'ambito di un procedimento penale in fase di indagini preliminari.

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Data di riferimento: 
29/09/2021

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 29 settembre 2021, n. 26407 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Giulia Iofrida.

Procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato – C.d. “modello 45” - Pubblico Ministero – Stato di decozione di società appresa da quello – Legittimazione alla richiesta di fallimento – Pendenza di un procedimento penale – Presupposto non indefettibile. 

Procedimento penale pendente – Pubblico Ministero – Insolvenza di un imprenditore – Notizia appresa nel corso di quel giudizio . Istanza di fallimento – Esito favorevole all'imprenditore del processo penale – Nessuna influenza sullo stato d'insolvenza – Fondamento.

Somme dovute all'amministrazione finanziaria – Iscrizione a ruolo – Mancato pagamento – Atto che può risultare sintomatico di uno stato d'insolvenza -  Impugnazione del ruolo – Irrilevanza - Sospensione dell'esecutività del titolo  -  Circostanza da provarsi da parte del debitore perché risulti decisiva.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del P.M., il Pubblico Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l. fall., non solo qualora apprenda la “notitia decoctionis” da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificatamente indicate dalla norma sopra indicata, le quali non presuppongono come indefettibile la pendenza di un procedimento penale, cosicché esse possono emergere anche in procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato, il c.d. modello 45. (Principio di diritto)

L'eventuale esito favorevole all'imprenditore dei procedimenti penali nel corso dei quali il P.M. ha ravvisato la notitia decoctionis non ha comunque rilevanza sulla regolarità del procedimento fallimentare instaurato a seguito della richiesta dello stesso ex art. 7 L.F., atteso che nessuna influenza sullo stato oggettivo dell'insolvenza, unico dato rilevante ai fini della declaratoria di fallimento, può attribuirsi alla verifica delle cause di esso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il mancato pagamento di somme ingenti dovute all'amministrazione finanziaria e iscritte a ruolo può considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta impugnazione del ruolo stesso, che ha natura di titolo esecutivo, salvo che il debitore dimostri che l'esecutività dell'atto impugnato è stata sospesa [nello specifico, la Corte suprema ha giudicato che giustamente la sentenza di fallimento aveva desunto lo stato di insolvenza di un'impresa in stato di liquidazione, dalla rilevante esposizione debitoria della stessa nei confronti dell'Erario e dell'INPS quale emergente  dagli estratti di ruolo non specificatamente contestati, e dall'inconsistenza, in proporzione, dell'attivo patrimoniale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento avviato su richiesta del pubblico ministero, è irrilevante ai fini della regolarità del procedimento stesso l'eventuale esito favorevole del procedimento penale nel cui ambito l'organo requirente abbia attinto la "notitia decoctionis" alla base della richiesta ex art. 7 L. fall., posto che detto esito non influisce sullo stato oggettivo dell'insolvenza, nella cui verifica si prescinde dall'indagine sulle cause.  (Massima ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-29-settembre-2021-n-26407-pres-ferro-est-ioffrida_1

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26000/CrisiImpresa?L%26%238217%3Biniziativa-del-PM-alla-richiesta-di-fallimento-presuppone-la-pendenza-di-un-procedimento-penale%3F#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 05 Maggio 2016, n. 8977 https://www.unijuris.it/node/3846; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20400 https://www.unijuris.it/node/3706 (in motivazione); con riferimento alla terza: Cassazione civile, Sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 646 https://www.unijuris.it/node/4976; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24589 https://www.unijuris.it/node/5189 e Cassazione civile, Sez. VI, 30 Gennaio 2019, n. 273 https://www.unijuris.it/node/4863].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: