Corte di Cassazione (24056/2021) – Accertamento della consecuzione tra concordato preventivo e fallimento ai fini della reiezione della domanda di ammissione al passivo di un credito ipotecario.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2021, n. 24056 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Loredana Nazzicone.
Concordato preventivo e successivo fallimento - Opposizione allo stato passivo - Consecuzione di procedure – Accertamento in quella sede - Ammissibilità – Mancato precedente riscontro in sede di dichiarazione di fallimento - Irrilevanza.
Non è precluso al giudice dell'opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 98 L. fall., accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell'ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26113.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970 https://www.unijuris.it/node/4657].