Corte di Cassazione (23484/2021) – relativamente al requisito dimensionale di cui all’art. 1, comma 2, lettera b) L.F. vanno considerati quali “ricavi lordi” solo quelli indicati ai n. 1) e 5) di cui alla lettera A) dell'art. 2425 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 agosto 2021, n. 23484 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Lunella Caradonna.
Requisiti di non fallibilità - Art. 1, comma 2, lettera b), L. F. - Ricavi lordi - Importi da ricomprendersi - Riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5), lettera A), dello schema di conto economico ex art. 2425 c.c. - Necessità – Riduzione del precedente accantonamento per fondo rischi – Ammontare da non considerarsi.
In tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), L. fall., i "ricavi lordi" devono essere individuati facendo riferimento alle sole voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lettera a), c.c., poiché il criterio quantitativo dei ricavi lordi annui va correlato alla sola gestione ordinaria dell'impresa, sicché restano fuori dal relativo computo gli "altri proventi" da sopravvenienze attive, derivanti dalla riduzione "una tantum" di accantonamenti per rischi precedentemente iscritti. (Massima ufficiale)
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 10 Dicembre 2018, n. 31825 https://www.unijuris.it/node/4884].