Tribunale di Catania – Fallimento: il titolare di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici, per vedersi riconoscere il privilegio sul credito da accise, deve fornire la prova dell'assolvimento di quel tributo.
Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 14 gennaio 2021 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Lucia De Bernardin, Giud. Alessandro Laurino.
Fallimento – Stato passivo – Credito del fornitore di gasolio - Privilegio sul credito da accise corrisposte – Prova dell'assolvimento di quel tributo - Presupposto perché gli possa essere riconosciuto.
In caso di fallimento del soggetto nei cui confronti sono state effettuate delle forniture di gasolio, il titolare di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta dal produttore o dall'importatore, per potersi vedersi riconoscere in sede di insinuazione al passivo, a fronte di quelle cessioni, oltre che, in chirografo, il credito per la sorte capitale, anche, in privilegio, ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 504/1995, per come integrato dall'art. 34 sexies del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, a titolo di rivalsa, l'importo da considerarsi da lui corrisposto per conto del cessionario a titolo di accisa, ha l'onere di provare la provenienza dei beni ceduti e l'avvenuto assolvimento a monte di quel tributo, in quanto altrimenti il totale dovutogli gli sarà riconosciuto tutto in chirografo come da fatture da lui prodotte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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