Tribunale di Milano – Concordato preventivo: credito di rivalsa IVA e riconoscimento del privilegio ex art. 2758, comma 2, c.c. Qualificazione di un piano che preveda la continuazione in vista del trasferimento dell'azienda ad un assuntore.

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Data di riferimento: 
13/05/2021

Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 13 maggio 2021 – Pres. Alida Paluchowski, Rel. Guendalina Pascale.

Concordato preventivo – Credito di rivalsa IVA – Riconoscimento del privilegio ex art. 2758, secondo comma, c.c.  - Presupposto necessario – Inquadramento come chirografario – Effetti.

Concordato preventivo – Prosecuzione provvisoria dell’attività aziendale – Previsione del ad un assuntore – Concordato in continuità – Possibile qualificazione – Fondamento – Abuso dello strumento concordatario – Esclusione.

Il privilegio speciale previsto dall'art. 2758, secondo comma, c.c. per il credito di rivalsa IVA spetta sui beni che hanno formato oggetto della cessione o i quali si riferisce un servizio purché essi siano stati individuati, perciò nel procedimento di concordato preventivo la constatata mancanza dei beni sui quali esercitare quel privilegio speciale comporta che il relativo credito deve considerarsi quale credito chirografario sicché i titolari dello stesso avranno diritto di esprimere il  proprio voto in ordine alla proposta concordataria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Un piano concordatario è qualificabile come in continuità anche nel caso sia previsto che l’attività aziendale venga proseguita da parte del debitore in vista del trasferimento dell’azienda ad un assuntore, in quanto la giurisprudenza più accorta, considerando il favor legislativo, anche per la tutela dei livelli occupazionali,per la continuità d'impresa rispetto alla dispersione dei valori aziendali si è orientata nel privilegiare, rispetto al mero criterio quantitativo della provenienza, dalla continuità o dalla liquidazione, delle risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori, il criterio volto a  privilegiare la causa concreta del negozio, intesa come assetto economico degli interessi patrimoniali di tutte le parti [nello specifico il tribunale ha considerato corretta la qualificazione del piano concordatario come in continuità aziendale nonostante la previsione che l'azienda sarebbe stata esercitata in prosecuzione da un assuntore facente capo al medesimo attuale imprenditore, avendo escluso che si potesse configurare per tale ragione un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario volta ad evitare di corrispondere ai creditori chirografari almeno il 20% dei loro crediti o a differire la dichiarazione di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-13-maggio-2021-pres-paluchowski-est-pascale_1

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Mantova, 12 settembre 2019 https://www.unijuris.it/node/4886; con riferimento alla seconda: Tribunale di Chieti, 02 dicembre 2019 https://www.unijuris.it/node/4964 ed in particolare alle ipotesi di abuso del diritto: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2017 n. 5677 https://www.unijuris.it/node/3292 https://www.unijuris.it/node/3292; Cassazione civile, sez. VI, 11 Ottobre 2018, n. 25210 https://www.unijuris.it/node/4522; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30539 https://www.unijuris.it/node/4502; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 https://www.unijuris.it/node/5180 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 31 marzo 2021, n. 8982 https://www.unijuris.it/node/5625].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: