Tribunale di Bari - Onere del curatore di impugnare lo stato passivo per contestare fatti posti a fondamento dell'accoglimento di una domanda di insinuazione. Natura delle prestazioni poste in essere da un agente sportivo e privilegio spettantegli.
Tribunale di Bari, Sez. IV civ. - Ufficio fallimenti, 21 giugno 2021 (data della pronuncia) – Pres. Raffaella Simone, Rel. Rosanna Angarano, Giud. Assunta Napoliello.
Fallimento – Stato passivo – Domanda di insinuazione – G.D. - Accoglimento seppur parziale - Fatti storici su cui è basato – Intenzione del curatore di contestarli – Impugnazione della decisione – Percorso necessario.
Fallimento di società di calcio – Agente sportivo – Attività in precedenza svolta – Intermediazione per favorire l'acquisto di un calciatore – Compenso dovutogli – Domanda di insinuazione – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2. c.c. - Esclusione – Fondamento - Prestazione materiale e non intellettuale.
Ove il giudice delegato in sede di verifica dei crediti abbia ammesso, sia pure parzialmente, il credito vantato dal ricorrente, sulla base di determinati fatti storici posti a fondamento della domanda, è onere del curatore, il quale intenda contestare detti fatti, impugnare lo stato passivo nei termini di rito, al fine di impedire che si formi un giudicato endo-faIlimentare, non essendo sufficiente la proposizione di una mera eccezione sul punto nel giudizio di opposizione promosso dal creditore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La prestazione posta in essere da un Agente sportivo, consistente, ex art. 1, comma 373, legge 205/2017, nel mettere in relazione due o più soggetti ai fini della costituzione, della modificazione, del rinnovo o della estinzione di un rapporto avente per oggetto un'attività sportiva professionistica riconosciuta dal C.O.N.I. è riconducibile al disposto di cui all'art. 1754 c.c., ragion per cui trattandosi di attività di intermediazione essenzialmente materiale e non intellettuale, conferisce al suo autore il diritto ad una provvigione che non gode del privilegio configurato dall'art. 2751 bis, n. 2. c.c., bensì solo di quello previsto dal n. 3 di quello stesso articolo [nello specifico, così ha deciso il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo di una società di calcio fallita, come proposta da un agente sportivo con riferimento al minor credito che gli era stato riconosciuto a fronte della attività da lui svolta per far acquisire a quella società, allorché ancora in bonis, le prestazioni di un calciatore].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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