Corte di Cassazione (16549/2021) – Società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa: impugnabilità in cassazione delle decisioni assunte dal tribunale in sede di opposizione allo stato passivo.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2021, n. 16549 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Francesco Terrusi.
Società assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo – Decreto del tribunale – Impugnazione – Appellabilità ex art. 255 cod. ass. - Esclusione – Possibile sola ricorribilità in Cassazione ex art. 99.u.c., L.F. - Fondamento.
Il provvedimento del tribunale che decide sull’ammissione allo stato passivo di una società assicuratrice in l.c.a. non è impugnabile in appello, ma ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 99, ultimo comma, L. fall., come modificato dal D.Lgs. n. 5/2006, atteso che il combinato disposto dell’art. 194 - che attribuisce alle norme del titolo V una valenza generale suppletiva rispetto alle discipline settoriali contenute in ciascuna legge speciale - e dell’art. 209, comma 2, nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 169 del 2007 - che rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 della stessa legge per il procedimento di formazione dello stato passivo nella l.c.a. - consente di ritenere che il riferimento all’appello contenuto nell’art. 255 c. ass. debba intendersi tacitamente abrogato, risultando chiaro che la sua permanenza nella norma è il frutto di un evidente difetto di coordinamento con le disposizioni sopra citate. (Massima Ufficiale)
[con riferimento ai richiami fatti in motivazione dalla Suprema Corte alle precedenti pronunce della stessa in tema di modalità di impugnazione delle decisioni del tribunale assunte in sede di opposizione dello stato passivo delle società in liquidazione coatta amministrativa, cfr. in questa rivista, nel senso della ricorribilità in Cassazione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 dicembre 2018 n. 31474 https://www.unijuris.it/node/4507; nel senso invece dell'appellabilità, ex art. 255 del d. lgs,. 209/2005, di quelle decisioni laddove pronunciate in ambito assicurativo: Cassazione civile, Sez. VI, 21 Luglio 2017, n. 18119 https://www.unijuris.it/node/3697; nel senso nuovamente della loro ricorribilità in Cassazione, ex art. 254, secondo comma, dello stesso decreto: Cassazione civile, Sez. I, 19 Gennaio 2017, n. 1331 https://www.unijuris.it/node/3195 e nel senso ancora della loro appellabilità, con riferimento però alle società di intermediazione immobiliare: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2019, n. 29052 https://www.unijuris.it/node/5177];
[la Suprema Corte ha in proposito osservato che una soddisfacente soluzione nel senso sostenuto dall'uno o dall'altro degli orientamenti giurisprudenziali richiamati non sembra aver trovato valido spunto neppure nelle norme del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza: l'art. 370 del CCII, infatti nel porre il coordinamento con le disposizioni del codice delle assicurazioni private, ha solo sostituito (con quelli, appunto, al codice della crisi e dell'insolvenza) i riferimenti alla legge fallimentare contenuti negli artt. 254 e 255 del cod. ass. e ciò può considerarsi indice dell'avere il legislatore considerato entrambe le disposizioni ancora vigenti secondo il testo ricostruito in base al rinvio; pertanto, anche rispetto al CCII, resta impregiudicata, ad avviso della stessa Corte, negli scenari futuri, la questione di fondo: se cioè prevalga, in base al rinvio, la disciplina desunta dal riferimento all'appello (di cui all'art. 255 cod. ass.) o quella conseguente al rinvio alle previsioni generali (artt. 206 e 207 del CCII), che ricalcano, (per quanto rileva) lo schema di quelle di cui agli artt. 98 e 99 della legge fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)