Tribunale di Verona – Concordato con continuità piena: considerazioni in in merito alla verifica del rispetto delle cause legittime di prelazione ed ai criteri cui il professionista deve attenersi in sede di accertamento della funzionalità del piano.
Tribunale Ordinario di Verona, Sez. Fallimentare, 22 gennaio 2021 – Pres. Rel. Monica Attanasio, Giud. Silvia Rizzuto e Pier Paolo Nanni.
Concordato con continuità piena - Crediti muniti di privilegio generale – Possibile falcidia – Fondamento - Rispetto delle cause legittime di prelazione – Verifica da considerarsi temporalmente limitata.
Concordato con continuità – Verifica della funzionalità del piano – Criteri cui il professionista deve attenersi – Riscontro e considerazione delle azioni proponibili in sede fallimentare.
Nel concordato con continuità piena è possibile prospettare, ai sensi degli artt.160, secondo comma, e 182 ter, primo comma, L.F., la falcidia dei crediti muniti di privilegio generale in quanto gli utili generati dalla continuità vanno considerati alla stregua di “finanza esterna”, liberamente distribuibile ai creditori, in particolare anche a quelli chirografari malgrado il non integrale pagamento di quelli privilegiati; ragion per cui la verifica del rispetto delle cause legittime di prelazione va intesa come operativamente limitata, nel tempo, alla data di presentazione della domanda di concordato e nella ‘dimensione applicativa’ al patrimonio della società concordataria esistente a quella data. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Agli effetti di cui all’art. 186 bis, lett. b), L.F. in sede di verifica da parte dell'attestatore che la prosecuzione dell'attività d'impresa come prevista dal piano di concordato con continuità è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, si deve da parte dello stesso tener conto delle azioni (revocatorie, recuperatorie, risarcitorie) che sarebbero esperibili in sede fallimentare nei confronti di terzi, come illustrate dal commissario giudiziale nella sua relazione ai sensi dell'art. 172, primo comma, penultimo periodo, L.F. in quanto utilità non rilevabili dal proponente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib%20Verona.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano, Sez. Fallimentare, 08 novembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3622; Tribunale di Firenze, 02 novembre 2016 https://www.unijuris.it/node/3116; Tribunale di Massa, 04 febbraio 2016 https://www.unijuris.it/node/2824 e Tribunale di Prato, 07 ottobre 2015 https://www.unijuris.it/node/2783; con riferimento alla seconda massima, cfr.: Tribunale di Rimini, Sez. Civile, 24 settembre 2020 (data della pronuncia) https://www.unijuris.it/node/5395].