Corte di Cassazione (15137/2021) – La sentenza dichiarativa di fallimento non è idonea ad interrompere il tempo per l'acquisto di un immobile per usucapione.
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 31 maggio 2021, n. 15137 – Pres. Rel. Sergio Gorjan.
Sentenza dichiarativa di fallimento e sua trascrizione – Possesso “ad usucapionem” - Idoneità interruttiva - Esclusione – Fondamento – Spossessamento del soggetto usucapiente - Curatore - Iniziative da porsi in essere a fine interruttivo.
In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l'acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l'interruzione del possesso solo all'azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c. (Massima ufficiale)