Tribunale di Palermo – Osservazioni in merito ad alcune modalità cui può farsi ricorso per quantificare, in sede di azione di responsabilità ex art. 146 L.F., il danno causato dagli amministratori alla società poi dichiarata fallita.

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Data di riferimento: 
28/04/2021

Tribunale di Palermo, Sez. V civ. specializzata in materia d'impresa,  28 aprile 2021 – Pres. Caterina Ajello, Rev. Andrea Illuninati, Giud. Claudia Turco.

Fallimento – Azione di responsabilità  nei confronti degli amministratori – Quantificazione del danno causato alla società - Determinazione mediante ricorso al criterio dei c.d. netti patrimoniali – Presupposti necessari.

Fallimento – Azione di responsabilità  nei confronti degli amministratori – Quantificazione del danno causato alla società -  Determinazione mediante ricorso al criterio della  differenza fra attivo e passivo fallimentare – Condizioni necessarie.

In sede di azione di responsabilità proposta ex art. 146 L.F. dal curatore nei confronti degli amministratori (come anche dei direttori generale e dei sindaci in considerazione dei doveri cui sono tenuti) di una società per azioni che risulti fallita, cui venga imputato di aver occultato, tramite iscrizioni in bilancio di valori positivi riconducibili a operazioni fittizie, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in modo da evitare l'adozione dei provvedimenti conseguenti ex art. 2482 ter c.c.,  la quantificazione del danno subito dalla società per effetto della prosecuzione dell'attività sociale secondo il criterio dei c.d. netti patrimoniali, ossia tramite la stima dell'aggravamento del dissesto fra il momento in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e quello della dichiarazione di fallimento, per poter essere adottata richiede: 1) che la situazione patrimoniale iniziale oggetto del raffronto vada depurata delle poste attive la cui valorizzazione si giustifichi esclusivamente in una prospettiva di continuità aziendale (avviamento, immobilizzazioni immateriali, ammortamenti); 2) che, nel determinare la differenza tra i patrimoni netti, si tenga conto di tutti quei costi che sarebbero stati affrontati anche nel caso di pronta messa in liquidazione (dipendenti che sarebbero comunque rimasti in forza, canoni di locazione dei locali nei tempi necessari alla disdetta, canoni di leasing, costi per prestazioni professionali necessari, e così via); 3) che le rettifiche operate sul primo bilancio, quali tipicamente quelle effettuate per correggere omesse svalutazioni di poste attive finalizzate ad occultare una perdita, vadano ripetute anche nei bilanci successivi posti in comparazione [nello specifico il tribunale ha ritenuto che, in mancanza  agli atti della documentazione contabile completa ed attendibile della società, che in base al riparto dell'onere della prova – ex art. 2697 c.c. sarebbe spettato al curatore produrre, la riclassificazione delle poste annotate nei bilanci secondo una prospettiva liquidatoria da un lato, e lo scorporo dei costi ineliminabili dal danno dall'altro, non risultava possibile e che pertanto non fosse possibile effettuare i conteggi per la quantificazione del danno facendo ricorso a quel criterio]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di quantificare il pregiudizio da illegittima prosecuzione dell'attività sociale non può farsi ricorso neppure al criterio di determinazione del danno basato sulla differenza fra attivo e passivo fallimentare [come nello specifico proposto dal Fallimento attore in atto di citazione] dal momento che la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che tale criterio può essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in considerazione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, il curatore attore abbia allegato un inadempimento degli amministratori almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni  che gli hanno impedito  l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta degli amministratori medesimi [nello specifico il Tribunale ha precisato che alla applicazione di tale criterio ostava  la dirimente considerazione a carenze probatorie imputabili allo stesso Fallimento; carenze di cui lo stesso non poteva  certamente giovarsi per ottenere una determinazione equitativa del danno che avrebbe potuto dimostrare attraverso la produzione in giudizio della documentazione all'uopo necessaria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25424.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-palermo-28-aprile-2021-pres-ajello-est-illuminati 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione Civile, Sez. I, 23 giugno 2008 n. 17033  https://www.unijuris.it/node/796; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606   e Tribunale di Catania, 22 gennaio 2015 https://www.unijuris.it/node/3083].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: