Corte di Cassazione (9192/2021) – Presupposti perché possa accogliersi l'azione revocatoria ordinaria della costituzione di un fondo patrimoniale da parte dei coniugi fideiussori di soggetto debitore.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 aprile 2021, n. 9192 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento di società - Creditore – Azione revocatoria ordinaria - Esperimento nei confronti di due soci fideiussori della debitrice - Soggetti coniugati che hanno costituito un fondo patrimoniale - Presupposti perché quell'azione trovi accoglimento.
In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini della configurazione dell’eventus damni non occorre che il debitore disponente versi in stato di insolvenza, essendo sufficiente che l’atto di disposizione alteri in senso peggiorativo la garanzia patrimoniale del creditore, rendendo anche solo più incerta o difficile la realizzazione del diritto di credito; del pari, rispetto all’integrazione della scientia damni, è sufficiente che il debitore sia a conoscenza delle conseguenze pregiudizievoli che l’atto dispositivo è suscettibile di produrre in punto di soddisfacimento del credito (Massima ufficiale) [la Corte ha precisato che il sistema vigente non esonera l'atto di costituzione del fondo patrimoniale dall'assoggettamento alle azioni revocatorie (ordinaria, come fallimentare): così facendo intendere che, nel conflitto, le ragioni dei creditori possono prevalere sulla cura degli interessi familiari di carattere patrimoniale; ragion per cui ha concluso che, nello specifico, ben poteva trovare accoglimento, in presenza dei necessari presupposti, l'azione revocatoria promossa da un creditore nei confronti di due soci fideiussori della fallita, pur avendo questi, quali coniugi, costituito i loro beni in un fondo patrimoniale] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25182/CrisiImpresa#gsc.tab=0