Corte di Cassazione (6030/2021) – Al fine della dichiarazione di fallimento di una “supersocietà di fatto” di cui faccia parte una società fallita è necessario che la stessa risulti a sua volta insolvente a prescindere dall'esserlo i suoi stessi soci.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 04 marzo 2021, n. 6030 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento di società – Riscontrata sua appartenenza ad una “Supersocietà di fatto” - Dichiarazione di fallimento anche di quella - Insolvenza distinta da quella dei soci – Necessario riscontro.
Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "supersocietà" di fatto è imprescindibile l'accertamento della sua specifica insolvenza, che è autonoma rispetto a quella di uno o più dei suoi soci, rappresentando quest'ultima una mera circostanza indiziante. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25184.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 giugno 2016 n. 12120 https://www.unijuris.it/node/2945]