Procura Generale della Corte di Cassazione (2020) – Fallimento del contribuente e insinuazione al passivo dei crediti tributari e previdenziali mediante produzione, rispettivamente, degli avvisi di accertamento e di addebito.

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Data di riferimento: 
23/07/2020

Procura Generale della Corte di Cassazione, I Sez. civile, Udienza pubblica del 23 luglio  2020 – Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, Relatore Loredana Nazzicone.

Fallimento – Crediti tributari e previdenziali – Insinuazione al passivo –  Avviso di accertamento e avviso di addebito – Forza probatoria – Sufficienza.

In caso di fallimento del debitore, l’avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate (AVE), quale nuovo titolo previsto dall’art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, 122, come consegnato all'agente della riscossione, che sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, la notifica della cartella di pagamento, si deve ritenere prova valida al fine della insinuazione ex art. 92 e ss. L.F. allo stato passivo dei crediti tributari; lo stesso dicasi, ai sensi dell'art. 30 dello stesso decreto, per l'avviso di addebito (AVA) dell'INPS, con riferimento ai crediti previdenziali, avente esso pure funzione sostitutiva del ruolo e della cartella di pagamento. In entrambi i casi  non risulta, a quello specifico fine, necessario che gli avvisi risultino previamente notificati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://procuracassazione.ilcaso.it/sentenze/ultime/25028

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4540 https://www.unijuris.it/node/5545].

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: