Corte di Cassazione (4482/2021) – Consecuzione tra amministrazione controllata e amministrazione straordinaria e presupposti perché risultino revocabili i pagamenti effettuati in periodo sospetto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2021, n. 4482 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Francesco Terrusi.
Amministrazione controllata seguita da amministrazione straordinaria – Consecuzione con procedura che ha l'insolvenza come suo presupposto – Pagamenti eseguiti nei sei mesi antecedenti -Revocatoria fallimentare - Computo a ritroso del periodo sospetto – Decorrenza dal decreto di ammissione alla prima procedura.
Società debitrice in stato d'insolvenza - Pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa – Esenzione da revocatoria – Riferimento dell'art. 67, terzo comma, lettera a) L.F. ai “termini d'uso” - Modalità concretamente invalse tra le parti - Interpretazione da considerarsi corretta di quell'espressione.
Esenzione da revocatoria – Ipotesi in cui siano cambiate le modalità di pagamento – Casi cui può estendersi la tutela ex art.67, terzo comma, lettera a) L.F. - Consuetudine corrente tra le parti – Presupposto necessario - Ipotesi di approfittamento della situazione – Esclusione.
Nella consecuzione delle procedure concorsuali, la prima delle quali sia l'abrogata amministrazione controllata e l'ultima una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato d'insolvenza - nella specie una amministrazione straordinaria -, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67, comma 1, l.fall. ha inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata e non da quella della domanda. (Massima ufficiale)
Il rinvio da parte dell'art. 67, terzo comma, lettera a) L.F. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene "alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti", e non alle prassi del settore economico di riferimento; ne consegue che è compito del giudice di merito verificare le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, e anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Per quanto non sia da escludere giuridicamente che i “termini d'uso” dei pagamenti possano essere modificati dalle parti durante il rapporto di fornitura, deve anche osservarsi che l'art. 67, terzo comma, lett. a), L.F. non può essere inteso come funzionale a estendere la tutela a di là dei casi di normale consuetudine, poiché se così fosse la norma si presterebbe a facili meccanismi di approfittamento della situazione di difficoltà del debitore. Essa in particolare non si estende a ipotesi [come quella del caso specifico], nella quale è accertato giustappunto (e semmai) il mancato rispetto della consuetudine corrente tra le parti in condizione di normalità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25055.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25162 https://www.unijuris.it/node/3110 e Cassazione civile, Sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580 https://www.unijuris.it/node/4835].