Corte di Cassazione (28635/2020) – Segnalazione da parte di una banca alla Centrale rischi dello stato di “sofferenza” di una propria cliente: differenza di presupposti rispetto al riscontro dell'insolvenza in sede fallimentare.

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Data di riferimento: 
15/12/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 dicembre 2020, n. 28635 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Massimo Falabella.

Rapporti bancari - Contratto di apertura di credito in conto corrente - Credito in “sofferenza” - Banca – Segnalazione del nominativo della cliente alla Centrale rischi – Presupposto di ammissibilità – Prova di quella che va considerata una insolvenza "minor" - Eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale – Rilevanza, seppur non totalmente decisiva.

Posizione di sofferenza di una correntista – Segnalazione alla Centrale rischi – Cliente – Chiamata in giudizio della banca – Giudici del merito – Conferma di quello status -  Decisione basata su nuovi documenti  – Ammissibilità -  Analogia con quanto può avvenire in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento – Prossimità tra le due situazioni.

In tema di rapporti bancari, la segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia della posizione di "sofferenza" del cliente ha quale presupposto una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare, sicché lo sbilanciamento tra l'attivo ed il passivo patrimoniale, pur non fornendo da solo la prova di detta insolvenza "minor" (potendo essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari, o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa), deve essere comunque attentamente valutato, perché l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce uno dei tipici fatti esteriori rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni a norma dell'art. 5  l.fall.. (Massima ufficiale)

[la Corte ha al riguardo sottolineato che sarebbe incongruo ritenere che una situazione di insufficienza patrimoniale rilevi ai fini dell'insolvenza e non ai fini della meno grave situazione di sofferenza bancaria]

I punti di prossimità tra sofferenza bancaria e insolvenza fallimentare rendono non privo di pertinenza il richiamo da parte dei giudici del merito, in sede di verifica, in corso di causa,  dell'esistenza o meno della situazione interessata alla segnalazione alla Centrale rischi, di quella giurisprudenza che, in materia concorsuale, reputa che l'accertamento dello stato di insolvenza vada bensì compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma possa fondarsi, in sede di reclamo avverso quella decisione, anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento era stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia dichiarativa di fallimento, onde si deve considerare non censurabile il fatto che detti giudici abbiano basato il proprio positivo giudizio circa l'esistenza dello stato di sofferenza anche su documenti non conosciuti dalla banca nel momento in cui aveva effettuato quella contestata comunicazione. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24853.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr, in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 06 Dicembre 2019, n. 31921https://www.unijuris.it/node/5087 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 novembre 2018 n. 29913https://www.unijuris.it/node/4501; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, sez. I, 30 Settembre 2019, n. 24424 https://www.unijuris.it/node/4920].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: