Corte di Cassazione (980/2021) – Riscontro dei requisiti di non fallibilità delle società in liquidazione: esame dei bilanci quale criterio prevalente ma non esclusivo. Valorizzazione a seconda dei casi dei “ricavi lordi” e dell' attivo patrimoniale”.

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Data di riferimento: 
20/01/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 gennaio 2021, n, 980 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Dichiarazione di fallimento – Requisiti di fallibilità di una impresa – Verifica  della sussistenza o meno – Campo d'indagine aperto e disponibile - Esame dei bilanci – Criterio privilegiato – Necessaria considerazione anche della specificità del caso - Possibile rilevanza di altra documentazione.

Dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione – Requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, L.F. – Valutazione difforme a seconda dei casi – Previsione della prosecuzione provvisoria dell'attività d'impresa – Esame dei “ricavi lordi” – Proventi derivanti dalla dismissione di cespiti aziendali – Ricavi da non ricomprendersi tra le componenti generate dall'attività – Liquidazione che non prevede un “esercizio provvisorio”- Attivo patrimoniale – Requisito da prendere maggiormente in considerazione - Necessaria ricomprensione anche di quei proventi.

Seppure il bilancio di esercizio rimanga il "canale privilegiato" per la valutazione di cui all'art. 1, comma 2, L.F. , ossia per decidere della fallibilità di un'impresa, lo è solo nel senso che la funzione specifica di quel documento contabile è, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell'art. 2423, secondo comma, c.c., quella di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa a cui fa riferimento, si deve ritenere che la verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesti, in realtà, quale campo di indagine aperto e disponibile e vada comunque adattata alle specificità della fattispecie concretamente interessata a detta analisi, in particolare se relativa ad una impresa in stato di liquidazione . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

I proventi della dismissione dei beni  di un'impresa in liquidazione non si può ritenere, alla luce di quanto previsto dagli artt. 2487, primo comma, lettera c) e 2490, quinto comma, c.c., che risultino riferibili all'attività della stessa  e che si configurino come "ricavi" imputabili alla relativa attività, ciò in quanto il sistema vigente distingue nettamente, e contrappone, l'attività di "liquidazione" - "con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi" - da quella invece "necessaria alla conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami". Pertanto,  con riferimento ad una impresa in liquidazione, la verifica della sussistenza dei requisiti di fallibilità della stessa deve svolgersi in modo diverso a seconda che  ne sia previsto o meno l'esercizio provvisorio,  in quanto, nel primo caso,  vanno escluse dai “ricavi lordi”, cui fa riferimento l'art. 1, secondo comma, lettera b) L.F., le somme ritratte dalla cessione a terzi di cespiti aziendali, dovendosi prendere in considerazione solo le "componenti positive", che siano "generate dall'attività di impresa"; nella seconda ipotesi  ci si deve focalizzare,  dato  che il requisito dei ricavi lordi per sua natura tende in tal caso a ridurre il suo peso, per non far perdere valenza, per gli enti in liquidazione, alla tematica relativa ai requisiti di non fallibilità, sulla vendita delle rimanenze e sul completamento dell'esecuzione degli eventuali contratti pendenti in quanto la liquidazione dei cespiti aziendali tende propriamente a fare lievitare il requisito dell' “attivo patrimoniale”, di cui alla lett. a.) di quello stesso comma. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24822#gsc.tab=0

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 novembre 2020, n. 25025 https://www.unijuris.it/node/5401; Cassazione civile, Sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30516  https://www.unijuris.it/node/4583; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2019, n. 6991 https://www.unijuris.it/node/4606; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2018 n. 16067 https://www.unijuris.it/node/4251; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 novembre 2018 n. 30541 https://www.unijuris.it/node/4469 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 settembre 2019, n. 24138 https://www.unijuris.it/node/5181; con riferimento alla seconda massima, cfr: Cassazione civile, sez. VI, 10 Dicembre 2018, n. 31825 https://www.unijuris.it/node/4884].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: