Corte di Cassazione (24660/2020) – Considerazioni circa la riconoscibilità dello stato di insolvenza di una società in liquidazione ed a riguardo della indifferibilità dell'udienza fissata per la dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - Sottos. 1, 05 novembre 2020, n. 24660 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.
Società in liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali - Insufficienza dell'attivo a conseguire quel risultato – Condizione da considerarsi quale motivo valido - Fondamento.
Imprenditore – Convocazione per la dichiarazione di fallimento – Accesso a procedure alternative – Possibilità per il debitore di farvi ricorso – Diritto ad ottenere un differimento dell'udienza – Esclusione – Necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.
Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza, deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, e deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Massima ufficiale)
Nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento non sussiste un diritto del debitore, convocato avanti al giudice ai sensi dell'art. 15 L.F., di ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, quali il concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, né il relativo diniego da parte del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto simili iniziative sono riconducibili all'autonomia privata, il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata ( Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24826.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167 https://www.unijuris.it/node/3746 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2017 n. 19414 https://www.unijuris.it/node/3574; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2016, n.16950 https://www.unijuris.it/node/2985]