Corte di Cassazione (568/2021) – Comunicazione tramite pec e decorrenza del termine per proporre impugnazione in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di rigetto del reclamo nei confronti della dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 568 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Di Marzio.
Fallimento – Sentenza dichiarativa – Reclamo – Rigetto – Cancelliere – Comunicazione via PEC del testo integrale della sentenza – Idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione.
La comunicazione del testo integrale della sentenza della corte d'appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), si deve considerare idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione come previsto, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, dall' art. 18, comma 14 L.F.; ciò in quanto assicura, al pari della notificazione, la conoscenza legale da parte del ricorrente risultato soccombente del provvedimento suscettibile di impugnazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23575 https://www.unijuris.it/node/4225]