Corte di Cassazione (28192/2020) – Passività tributarie superiori al limite di Euro 30.000 portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario e fallibilità dello stesso. Questione sollevata in cassazione e decisione della Corte.

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Data di riferimento: 
10/12/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2020, n. 28192 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Francesco Terreusi.

Dichiarazione di fallimento - Debiti tributari portati da un avviso di accertamento – Ammontare superiore ad euro 30.000 -  Rilevanza al fine del riscontro dell'esposizione debitoria di cui all'art. 15, comma 9, l.fall. - Iscrizione a ruolo e trasmissione all'agente della riscossione – Operazioni non ancora effettuate – Irrilevanza - Fallibilità.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F. - Rigetto – Corte d'Appello - Mancato esame di uno dei motivi del reclamo – Questione sollevata in sede di ricorso in Cassazione – Riscontro dell'infondatezza di quel motivo e della correttezza della decisione impugnata – Vizio da considerarsi irrilevante -  Non necessaria cassazione con rinvio.

Ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall. rilevano alla stregua di debiti scaduti e non pagati le passività tributarie portate da un avviso di accertamento conosciuto dal destinatario (per avvenuta sua notifica o perché acquisito in giudizio), a prescindere dall'iscrizione a ruolo e dalla trasmissione del carico fiscale all'agente della riscossione. (Massima ufficiale)

Laddove la Corte d'appello in sede di ricorso ex art. 18 L.F. avverso una dichiarazione di fallimento  non abbia reso alcuna pronuncia in merito ad uno dei motivi del reclamo [nello specifico l'essere l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati inferiore alla soglia di euro 30.000,00 di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F.] ed il successivo ricorso in cassazione sia affidato anche a questo motivo di doglianza, la Suprema Corte, anche laddove ravvisi che di tale questione non vi sia effettivamente traccia nella motivazione della sentenza della Corte territoriale, che si sia unicamente soffermata sul profilo del superamento della soglia di fallibilità di cui all'art. 1 L.F., in particolare per essere la totalità della situazione debitoria, come comprendente anche debiti non scaduti, superiore al limite di euro 500.000,00, deve, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata allorquando,  in base a quanto da quella sentenza risulta accertato in fatto, la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti palesemente infondata, stante che in tal caso l'omessa pronuncia da parte del giudice del merito sul punto non assurge a vizio rilevante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24779.pdf

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