Tribunale di Forlì – Criterio possibile cui rifarsi per la scelta dei liquidatori giudiziali in sede di omologa di un concordato preventivo con cessione dei beni.

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Data di riferimento: 
05/12/2019

Tribunale di Forlì, Sez. Civile-Fallimentare, 05 dicembre 2019 – Pres. Rossella Talia, Rel. Barbara Vacca, Giud. Maria Cecilia Branca.

Concordato con cessione dei beni -  Sede di omologazione – Nomina dei liquidatori giudiziali – Designazione dei professionisti incaricati - Criterio di individuazione suggerito dal proponente – Condivisione  possibile.

Ai fini della  nomina dei liquidatori giudiziali in sede di omologa di una proposta di concordato con cessione dei beni, risulta ammissibile che il tribunale, accogliendo la richiesta formulata in tal senso dal proponente, si pronunci nel senso del conferimento di quell'incarico, se risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., a favore dei professionisti già  liquidatori volontari che siano stati nominati dallo proponente a seguito del deposito da parte sua della domanda di concordato con riserva, in quanto è condivisibile che gli stessi siano avvantaggiati dal fatto che già conoscono i beni da liquidarsi, e ciò vieppiù nel caso in cui, come da previsione inserita nel piano, abbiano già concordato in misura forfettaria l'importo a loro dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24707.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: