Corte di Cassazione (27936/2020) - Rinuncia al concordato in corso e proposizione da parte debitore di una nuova domanda di concordato in bianco nell'immediatezza dell'udienza ex art. 173 L.F.: considerazioni in merito.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2020, n. 27936 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Concordato preventivo – Avvenuta ammissione – Successiva rinuncia da parte del debitore – Effetto - Cessazione automatica di quella procedura – Esclusione - Tribunale – Dichiarazione di improcedibilità -– P.M. - Istanza ex art. 173, secondo comma, L.F. - Proposizione nel corso del sub-procedimento – Iniziativa da considerarsi valida – Dichiarazione di fallimento – Ammissibilità.
Concordato preventivo – Atti di frode – Riscontro da parte del commissario giudiziale – Udienza ex art. 173 L.F. – Revoca dell'ammissione – P.M. - Proposizione in quella sede di una istanza di fallimento – Linea di continuità con la previsione generale ex art. 7 L.F. - Identità di ratio - Ammissibilità - Segnalazione da parte del giudice civile – Presupposto non necessario.
Domanda di concordato – Ammissione – Atti in frode commessi dal proponente – Riscontro da parte del commissario giudiziale - Udienza ex art. 173 L.F. - Fissazione – Debitore – Rinuncia al concordato e nuova domanda “in bianco”- Iniziativa volta a differire una eventuale dichiarazione di fallimento – Ipotesi di abuso del diritto.
La rinunzia alla proposta concordataria conduce alla dichiarazione di improcedibilità; ciò, tuttavia, non significa, né implica che il procedimento di concordato preventivo venga in modo automatico a cessare, con la conseguenza che la richiesta di fallimento formulata dal P.M., dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del Tribunale, mantiene comunque la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi quale valida iniziativa per una successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario della domanda di concordato (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il potere d’iniziativa del P.M., di cui alla L. Fall., art. 173, comma 2, si pone, così si deve ritenere, come specificamente espressivo, per una fattispecie peculiare (data appunto dalla ravvisata esistenza di atti di frode nel corso di un concordato preventivo), del potere di iniziativa che in via generale è configurato dalla norma della L. Fall., art. 7, in quanto tra le due disposizioni intercorre una sicura linea di continuità, come manifestata dall’oggettiva identità di ratio che risulta sottesa alle diverse ipotesi di potere di iniziativa del P.M. Né è di ostacolo alla rilevazione della continuità sistematica, come sussistente tra la previsione generale del potere di iniziativa assegnato al P.M. dalla L. Fall., art. 7 e quella contenuta nella L. Fall., art. 173, la constatazione che, in questo secondo caso, detto potere non risulta condizionato in particolare alla presenza in concreto di una qualche segnalazione da parte del giudice civile, secondo quanto invece accade nella previsione di tratto generale, dal momento che nell'ipotesi di cui all'art. 173 è la concreta dinamica di quel subprocedimento a potersi fare, essa stessa, "segnalazione" di un’esistente insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E' inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non con l'intenzione di regolare la crisi d'impresa, macon il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento [nello specifico il debitore aveva presentato una domanda di concordato con riserva pochi giorni prima che, in presenza di atti in frode da lui commessi, si svolgesse l'udienza ex art. 173 L.F. volta alla revoca di un precedente concordato cui era stato ammesso, allo scopo evidente di impedire che nel corso della stessa il P.M. potesse richiederne contestualmente il fallimento, ragion per cui la Corte ha ritenuto che non si dovesse attendere la presentazione del piano prima di dichiarare l'abusività di tale domanda in quanto una tale attesa sarebbe equivalsa alla concessione di una quantomeno inutile dilazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24652#gsc.tab=0
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 maggio 2019, n. 12855 https://www.unijuris.it/node/5116 e Corte di Cassazione, Sez. I, 23 ottobre 2019, n. 27200 https://www.unijuris.it/node/4895; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 aprile 2017 n. 9574 https://www.unijuris.it/node/3407 e Cassazione civile, Sez. I, 25 Agosto 2017, n. 20400 https://www.unijuris.it/node/3706; con riferimento alla terza: Cassazione civile, sez. VI, 11 Ottobre 2018, n. 25210 https://www.unijuris.it/node/4522; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 marzo 2017 n. 5677 https://www.unijuris.it/node/3292 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 marzo 2020, n. 7117 https://www.unijuris.it/node/5180 ]