Corte di Cassazione (21490/2020) - Giudizio di opposizione allo stato passivo: inconfigurabilità dell'impugnazione incidentale, sia tempestiva che tardiva, ma ammissibilità della formulazione di nuove eccezioni da parte del curatore.
Cassazione civile, sez. I, 06 Ottobre 2020, n. 21490. Pres. Magda Cristiano. Est. Campese.
Fallimento – Stato passivo – Decreto di esecutività – Impugnazione, opposizione e revocazione – Soli rimedi esperibili – Impugnazione incidentale – Inconfigurabilità.
Fallimento – Stato Passivo – Giudizio di opposizione - Natura impugnatoria - Curatore – Proposizione di nuove eccezioni - Preclusione di cui all'art. 345 c. p. c. - Inoperabilità - Fondamento.
L'opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinata a seguito del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla legge fallimentare, la quale prevede che avverso il decreto di esecutività dello stato passivo possano essere proposte solo l'opposizione, l'impugnazione o la revocazione, restando quindi esclusa un'impugnazione incidentale, sia essa tardiva o tempestiva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24563.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018, n. 9928 https://www.unijuris.it/node/4763; Cassazione civile, Sez. VI, 30 Novembre 2016, n. 24489 https://www.unijuris.it/node/3973; Cassazione civile, sez. I , 04 giugno 2012, n. 8929 https://www.unijuris.it/node/1447 e Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19003 https://ww+w.unijuris.it/node/3670]