Corte di Cassazione (12121/2020) - Azione revocatoria di atto costitutivo di un fondo patrimoniale promossa dal creditore titolare di ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo: insussistenza del requisito dell'eventus damni.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 22 giugno 2020, n. 12121 – Pres. Uliana Armano, Rel. Giaime Guizzi.

Fondo patrimoniale costituito dal debitore – Atto anteriore al sorgere del debito – Azione revocatoria -  Scientia damni  -  Previsione di un mero danno potenziale -Presupposto sufficiente a far ritenere la sussistenza di quel requisito.

Revocatoria ordinaria di atto dispositivo  - Azione intentata dal titolare di ipoteca sul  bene che ne è  oggetto  - Mezzo eccedente lo scopo – Insussistenza del requisito dell'eventus damni.

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale costituito successivamente all’assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della sussistenza del requisito della cd. “scientia damni”, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (il coniuge del debitore) cointeressato rispetto all'atto dispositivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo (fondo patrimoniale), ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore, non esclude la possibile connotazione di quell'atto come "eventus damni", atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria. Pur tuttavia, essendo l'ipoteca connotata, tra l'altro, dallo "ius sequelae", non meno che da quello di agire "in executivis" nei confronti del debitore (soddisfacendosi sul ricavato dalla procedura espropriativa con precedenza rispetto ai creditori chirografari ),  nel caso in cui ad agire a norma dell'art. 2901, sia proprio colui che vede il suo credito assistito da ipoteca sul bene oggetto dell'atto "revocando", la declaratoria di inefficacia dello stesso si palesa come mezzo eccedente lo scopo, visto che la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione, nel quale, pur sempre, l' "eventus damni" si identifica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24546/Civile#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: