Corte di Cassazione (23489/2020) – Opposizione allo stato passivo proposta da uno studio associato avverso la mancata ammissione al passivo di un credito: necessità che il deposito di validi documenti probatori risulti tempestivo.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 27 ottobre 2020, n. 23489 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Alberto Pazzi.
Fallimento - Procedimento di opposizione allo stato passivo – Deposito del ricorso - Ammissibilità delle produzioni documentali – Necessità che il deposito fascicolo di parte risulti contestuale.
Procedimento di opposizione allo stato passivo – Ricorrente - Deposito di atti o documenti a mezzo posta elettronica – Presupposto perché risulti regolare.
Fallimento - Stato passivo – Studio associato – Insinuazione di credito per prestazioni svolte da singoli associati – Prova della legittimazione attiva – Presupposto necessario – Emissione di fatture da parte dello studio – Prova da considerarsi insufficiente - Possibilità per il giudice del merito di fare ricorso a presunzioni semplici - Motivazione necessaria.
Nella specificità del procedimento di opposizione allo stato passivo disciplinato dalla L. Fall., art. 99, col deposito del ricorso, secondo i principi generali dei procedimenti che iniziano appunto con ricorso, si attivano sia la formazione del fascicolo d'ufficio che l'iscrizione a ruolo, nonché col deposito del fascicolo di parte la costituzione in giudizio; dunque, il deposito del ricorso e del fascicolo di parte contenente i documenti di cui il ricorrente intende avvalersi devono essere contestuali, pena l'inammissibilità delle produzioni, anche se non dell'intera opposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ove in sede di opposizione la costituzione da parte del ricorrente avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante invii di più messaggi di posta elettronica certificata - ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17, art. 16 bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 -, a patto però che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. Per invii coevi si devono intendere invii strettamente consecutivi, onde possono considerarsi regolarmente depositati solo i documenti inviati lo stesso giorno della costituzione in giudizio e vanno, viceversa, esclusi quelli trasmessi, in maniera non immediatamente successiva, a distanza di alcuni giorni (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'art. 36 c.c., stabilendo che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, consente di ritenere esistente la legittimazione attiva dello studio professionale associato ad insinuarsi al passivo fallimentare del soggetto che si è avvalso delle prestazioni di singoli professionisti che ne fanno parte, ove appunto però il giudice del merito accerti la suddetta circostanza; ciò in quanto i professionisti, che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente [nel caso di specie il Tribunale, facendosi carico del compito che gli spettava, ha, ad avviso della Corte, giustamente ritenuto che mancasse la prova della legittimazione attiva dell'associazione ad insinuarsi al passivo, considerando insufficiente a tal fine l'emissione delle fatture da parte dell'associazione professionale; spetta infatti al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2023489.pdf
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 dicembre 2018 n. 31474 https://www.unijuris.it/node/4507]