Corte di Cassazione (3683/2020) – Fallimento: presupposti perché la parte offesa da un reato commesso da soggetto diverso dal fallito, a sua volta chiamato a risponderne civilmente, possa essere ammesso al passivo in privilegio.

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Data di riferimento: 
13/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI - Prima civile, 13 febbraio 2020, n. 3683 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.

Fallimento del responsabile civile da reato – Reato commesso da un diverso soggetto - Credito  da risarcimento del danno - Parte offesa - Richiesta di ammissione al passivo con privilegio – Presupposti necessari.

Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24380.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: