Corte di Cassazione (3683/2020) – Fallimento: presupposti perché la parte offesa da un reato commesso da soggetto diverso dal fallito, a sua volta chiamato a risponderne civilmente, possa essere ammesso al passivo in privilegio.
Corte di Cassazione, Sez. VI - Prima civile, 13 febbraio 2020, n. 3683 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Massimo Ferro.
Fallimento del responsabile civile da reato – Reato commesso da un diverso soggetto - Credito da risarcimento del danno - Parte offesa - Richiesta di ammissione al passivo con privilegio – Presupposti necessari.
Nel caso in cui la parte offesa da un reato chieda l'ammissione al passivo del fallimento del soggetto che può essere chiamato a rispondere civilmente per il fatto dell'imputato, al fine di conseguire l'ammissione al passivo in via privilegiata del credito per il risarcimento del danno patito occorre che essa provi: a) l'esistenza di un processo penale in corso; b) che il soggetto dichiarato fallito era legato all'imputato in detto processo da un rapporto che lo rende civilmente responsabile per il fatto dell'imputato; c) che il soggetto vittima del reato si è costituito parte civile e che il soggetto, poi dichiarato fallito, è stato convenuto nel processo penale in qualità di responsabile civile; d) che è intervenuto nel processo penale il sequestro dei beni del responsabile civile. (Massima ufficiale)