Corte di Cassazione (21730/2020) – Fallimento e azione di responsabilità promossa nei confronti degli amministratori: presupposti perché il danno risarcibile possa essere commisurato alla differenza tra attivo e passivo fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
08/10/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 ottobre 2020, n. 21730 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.

Fallimento – Azione di responsabilità  promossa nei confronti dell'amministratore – Quantificazione del danno in via equitativa – Ammontare calcolato in base alla differenza tra passivo e attivo fallimentare - Presupposto perché tale modalità possa essere adottata.

Fallimento – Azione di responsabilità  promossa nei confronti dell'amministratore – Quantificazione del danno – Giudice del merito -  Criterio seguito – Totale tra somme colpevolmente disperse e maggiori debiti causati – Ammontare poi ridotto in ragione della minor somma richiesta dal curatore - Ammissibilità.

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, comma 2, L.F. la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Con riferimento all'azione di responsabilità promossa dal curatore di società fallita a norma dell'art. 146, secondo comma, L.F., si deve considerare conforme al diritto l'avere il giudice del merito quantificato il danno causato alla società avendo riguardo all'accertata colpevole dispersione di elementi dell'attivo patrimoniale da parte dell'amministratore, oltre che al colpevole protrarsi di un attività produttiva implicante l'assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l'importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia poi dallo stesso giudice stato ridotto a una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere dal curatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20n.%2021730.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. Unite, 06 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: