Corte di Cassazione (7311/2020) - Assoggettabilità a fallimento delle associazioni senza scopo di lucro se svolgano un'attività da considerarsi economica. Possibilità che anche l'affitto d'azienda possa a tal fine ritenersi irrilevante.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. -1, 16 marzo 2020, n. 7311 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.
Associazione senza scopo di lucro – Fine associativo - Circostanza che non esclude la fallibilità – Obiettivo svolgimento di attività economica - Proporzionalità tra costi e ricavi – Riscontro - Assoggettabilità a fallimento.
Imprenditore commerciale – Affitto dell'azienda - Circostanza che di regola comporta la perdita di tale qualifica - Rilevanza ai fini della dichiarazione di fallimento – Prosecuzione dell'attività d'impresa - Situazione accertata dal giudice - Fallibilità.
Lo scopo di lucro (c. d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c. d. lucro oggettivo). Ed invero, il fine associativo non è inconciliabile col riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, ben potendo anche l'associazione, ove svolga attività commerciale nel predetto significato, in caso di insolvenza essere assoggettata a fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini della dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale, l'affitto dell'azienda comporta, di regola, la cessazione della qualità di imprenditore, salvo l'accertamento in fatto che l'attività d'impresa sia, invece, proseguita in concreto, non essendo sufficiente affermare la compatibilità tra affitto di azienda e prosecuzione dell'impresa, la quale va positivamente accertata dal giudice del merito. (Principio di diritto)