Corte di Cassazione (3023/2020) – Provvedimento del tribunale che decide del reclamo proposto contro un decreto ex art. 26 L.F. del G.D. in tema di liquidazione dei beni: assoggettabilità a ricorso per cassazione e termine di deposito.

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Data di riferimento: 
10/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 febbraio 2020, n. 3023 – Pres. Antonio Didone, Rel. Alberto Pazzi.

Concordato preventivo - Cessione dei beni – Liquidazione – Decreto del giudice delegato – Ricorso in tribunale ex art. 26 L.F. – Provvedimento di accoglimento o di rigetto – Assoggettabilità a ricorso straordinario per cassazione – Pronuncia non altrimenti impugnabile.

Concordato preventivo -  Provvedimenti del giudice delegato – Reclamo - Decisione al tribunale – Ricorso straordinario per cassazione – Proponibilità entro sessanta giorni dalla comunicazione – Possibile applicazione della sospensione feriale – Esclusione.

Si deve ritenere che sia assoggettabile a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., comma 7, il provvedimento con cui il Tribunale accolga (o rigetti) il reclamo ex art. 26 L.F. proposto contro un decreto emesso dal giudice delegato in tema di liquidazione dei beni del debitore, nella fase esecutiva di un concordato preventivo per cessione dei beni omologato dal medesimo Tribunale, dovendosi estendere - sulla base di un'interpretazione sistematica dell'ordinamento, imposta dalla necessità di rispettare il principio di uguaglianza - il regime di ricorribilità applicabile, a norma degli artt. 617 e 618 c.p.c., per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione non altrimenti impugnabili; ciò in quanto  i suddetti provvedimenti del giudice delegato rientrano nel novero degli atti di giurisdizione esecutiva, assolvendo a una funzione corrispondente a quella dei provvedimenti di analogo tenore emessi nell'ambito della liquidazione fallimentare.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al pari di quanto avviene in sede fallimentare, il termine (che inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte interessata) di sessanta giorni per proporre, in ambito concordatario, ricorso straordinario per Cassazione, avverso i decreti emessi dal Tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato,  non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall'art. 36 bis L.F., alla sospensione feriale, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, sia fallimentare che concordataria,  funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., nel processo esecutivo individuale, per le quali la legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, che richiama l'art. 92 Ord. Giud., pone un'eccezione alla regola della sospensione. (Pierluigi Ferrini– Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/24309#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: