Corte di Cassazione (2454/2020) - Natura chirografaria del credito vantato dall’importatore nei confronti dello spedizioniere fallito inadempiente, cui abbia in precedenza fornito le somme necessarie al pagamento di tributi doganali.

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Data di riferimento: 
04/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ. – 1, 04 febbraio 2020, n. 2454 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Spedizioniere fallito – Tributi dovuti dall’importatore – Pagamento da eseguirsi quale suo mandatario – Somme a tal fine già ricevute - Mancato utilizzo – Inadempimento nei confronti dell’Agenzia delle Dogane – Escussione delle garanzie da parte della stessa - Surroga dei garanti nei confronti dell'importatore –Insinuazione al passivo di credito per indebito oggettivo – Riconoscimento del privilegio ex art. 2752 c.c. – Istanza non accoglibile – Ammissione in chirografo - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art. 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24226.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: