Corte di Cassazione (11887/2020) – Fallimento: inammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto della Corte d’Appello di rigettato della richiesta di sospensione della liquidazione dell'attivo.

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Data di riferimento: 
18/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11887 – Pres, Loredana Nazzicone , Rel. Paola Vella.

Dichiarazione di fallimento – Procedimento di reclamo – Istanza del debitore – Sospensione della liquidazione dell’attivo – Corte d’Appello - Rigetto – Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità – Fondamento.

Non è ammissibile il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la Corte d'Appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 l. fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per Cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 c. p. c., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23830.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: