Corte di Cassazione (10108/2020) – Inapplicabilità nel concordato preventivo, come avviene in sede di fallimento, dell’art. 183, comma 1, del TUIR che prevede che il reddito tassabile sia quello compreso tra l’apertura della procedura e la sua chiusura
Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 maggio 2020, n. 10108 – Pres. Ernestino Luigi Bruschetta, Rel. Filippo D’Aquino. E d’imposta
Procedura di concordato preventivo – Reddito d’impresa tassabile – Disciplina ex art. 183, primo comma, del TUIR – Inapplicabilità – Assolvimento delle obbligazioni tributarie – Applicazione delle regole ordinarie – Tassazione periodica – Eccedenze d’imposta da ritenute – Scomputabilità in ciascun periodo.
L'art. 183 TUIR, comma 1, previsto in tema di tassazione del reddito delle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e che prevede che il reddito tassabile sia quello compreso tra il periodo di apertura della procedura e il momento della chiusura della stessa, non si applica alla procedura di concordato preventivo, per la quale l'imprenditore continua ad assolvere gli obblighi tributari senza una specifica regolamentazione. Ne consegue che le ritenute in acconto operate a termini del D.P.R. 29 settembre 1973, 600, art. 26, comma 2, possono essere scomputate nel periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti (Principio di diritto) [nello specifico la Corte, in applicazione di detto principio, ha pertanto cassato con rinvio alla Sezione della Commissione Tributaria Regionale appellata, in diversa composizione, la sentenza della stessa nella parte in cui aveva affermato, analogamente a quanto valeva per il fallimento a termini dell'art. 183, comma 1, del TUIR, l'unicità del periodo di imposta (c.d. maxiperiodo concorsuale), anche nel concordato preventivo; ciò in quanto non aveva considerato che l’imprenditore insolvente ammesso alla procedura concordataria è comunque tenuto, non essendo stato privato della proprietà dei suoi beni ma trovandosi solo in una posizione di “spossessamento attenuato”, ad assolvere gli obblighi tributari secondo le regole ordinarie, come un qualunque contribuente "in bonis", con conseguente scomputabilità delle eccedenze di imposta da ritenute in acconto sugli interessi attivi ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 in ciascun periodo di imposta nel quale i redditi si sono prodotti e non solo all’atto della chiusura di quella procedura]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23796#gsc.tab=0
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 07 marzo 2019, n. 6630 https://www.unijuris.it/node/4621; Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 luglio 2017 n. 18823 https://www.unijuris.it/node/3756 e Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 29 maggio 2019, n. 14620 https://www.unijuris.it/node/5222 ]