Corte di Cassazione (12476/2020) – Improponibilità dell’azione revocatoria nei confronti di soggetto acquirente già fallito, ma possibilità che i creditori dell’alienante si insinuino al passivo per ottenerne il valore del bene dismesso.

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Data di riferimento: 
24/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 24 giugno 2020, n. 12476 – Pres. Giovanni Mammone, Rel. Francesco Terrusi.

Debitore – Dismissione di un bene – Soggetto acquirente – Successiva dichiarazione di fallimento – Creditori dell’alienante - Azione revocatoria – Scopo  - Esperimento per recuperare il bene – Esclusione –– Reintegrazione della garanzia patrimoniale -  Insinuazione al passivo per recuperarne il valore – Ammissibilità – Giudice delegato - Delibazione della pregiudiziale costitutiva.  

Oggetto della domanda di revocatoria (ordinaria o fallimentare) non è il bene in sé, ma la reintegrazione della generica garanzia patrimoniale dei creditori mediante l'assoggettabilità del bene a esecuzione;

- il bene dismesso con l'atto revocando viene in considerazione, rispetto all'interesse dei creditori dell'alienante, soltanto per il suo valore;

- ove l'azione costitutiva non sia stata dai creditori dell'alienante introdotta prima del fallimento dell'acquirente del bene che ne costituisce oggetto, essa stante l'intangibilità dell'asse fallimentare in base a titoli formati dopo il fallimento (cd. cristallizzazione) - non può essere esperita con la finalità di recuperare il bene alienato alla propria esclusiva garanzia patrimoniale, poiché giustappunto si tratta di un'azione costitutiva che modifica ex post una situazione giuridica preesistente; in questo caso i creditori dell'alienante (e per essi il curatore fallimentare ove l'alienante sia fallito) restano tutelati nella garanzia patrimoniale generica dalle regole del concorso, nel senso che possono insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione astrattamente revocabile, demandando al giudice delegato di quel fallimento anche la delibazione della pregiudiziale costitutiva. (Principi di diritto)

http://crisieinsolvenza.ilcaso.it/sentenze/ultime/23815/crisieinsolvenza

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite civili, 23 novembre 2018, n. 30416 https://www.unijuris.it/node/4639]

[la Corte, Sezioni Unite, ha riconosciuto l’inammissibilità della pretesa, come ipotizzata dall’ordinanza interlocutoria che ne aveva richiesto l’intervento chiarificatore, di rinvenire nelle disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (non essendo in generale le stesse applicabili, ai sensi dell’art. 390, comma 1, in concreto - per scelta del legislatore - alle procedure aperte anteriormente alla sua entrata in vigore) un criterio interpretativo e ricostruttivo degli istituti della legge fallimentare, stante l’impossibilità di configurare un ambito di continuità tra il regime attuale e quello futuro . Ha pertanto considerato non utile a superare, nello specifico, l'argomento letterale reso dalla sentenza n. 30416 del 2018, che nel rispetto del principio della cristallizzazione della massa passiva ha riconosciuto inammissibile l’esperimento di una azione revocatoria nei confronti di un fallimento, l’essersi tale ordinanza richiamata al disposto dell'art. 290, terzo comma, del C.C.I., che, ha, in prospettiva futura, previsto la possibilità per il curatore della procedura di liquidazione giudiziaria, aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo, di esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'art. 166 C.C.I. degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (o, nei casi di cui all'art. 166, comma 1, lett. a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o, nei casi di cui all'art. 166, comma 1, lett. c) e d)” nell’anno anteriore); ciò in quanto anche detto terzo commanon prospettava minimamente l'eventuale esperibilità di un'azione revocatoria contro una società del gruppo già separatamente assoggettata a procedura e che solo l’art. 290, primo comma, avrebbe potuto dirsi in qualche modo evocabile per una distinta tesi].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: