Corte di Cassazione (6978/2019) – Dichiarazione di fallimento: irrilevanza della desistenza del creditore istante intervenuta dopo la pronuncia. Possibilità di desumere lo stato di insolvenza da elementi sintomatici esteriori.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 marzo 2019, n. 6978 – Pres. Carlo De Chiara,- Rel. Alberto Pazzi. Dichiarazione di fallimento - Iniziativa di parte - Imprescindibilità - Reclamo ex art. 18 – Precedente desistenza del creditore istante – Irrilevanza – Ragioni.
Dichiarazione di fallimento – Stato di insolvenza – Accertamento – Manifestazioni esteriori che consentono di desumerlo – Criterio valido.
La imprescindibile iniziativa di parte richiesta ai fini della dichiarazione di fallimento non implica altresì che, una volta intervenuta la pronuncia, l’unico creditore istante possa disporre degli interessi dei creditori concorrenti mediante una mera desistenza seppur verificatasi anteriormente alla proposizione del reclamo da parte del debitore fallito ex art. 18 L.F.; ciò in quanto la persistenza degli effetti prodottisi erga omnes non può essere rimessa alla di lui volontà ed in quanto la sua necessaria funzione propulsiva si esaurisce con la dichiarazione di fallimento ed altresì perché non assume rilievo alcuno e risulta priva di decisività ogni considerazione relativa alla posizione di eventuali ulteriori creditori il cui diritto risulti successivamente accertato in sede di verifica del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Ai fini della dichiarazione di fallimento, costituiscono indizi esteriori dell'insolvenza, gli elementi sintomatici che esprimono lo stato di impotenza funzionale e non transitoria dell'impresa a soddisfare le proprie obbligazioni, secondo una tipicità - desumibile dai dati dell'esperienza economica - rivelatrice dell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze dell'impresa medesima (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché dell'impossibilità di essa di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose compromissioni del patrimonio. (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23461.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 05 maggio 2016 n. 8980 https://www.unijuris.it/node/3962 e 19 settembre 2013, n. 21478 https://www.unijuris.it/node/2711]