Tribunale di Ravenna – Domanda di concordato con riserva e finanziamento interinale da parte del socio: riconoscimento del beneficio della prededuzione nel limite dell’80% della somma erogata.

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Data di riferimento: 
06/02/2020

Tribunale di Ravenna, Ufficio fallimenti, 06 febbraio 2020 - Pres. Roberto Sereni Luccarelli, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Paolo Gilotta.  

Domanda di concordato con riserva – Socio finanziatore – Elargizioni interinali – Riconoscimento della prededuzione – Limite dell’80% dell’importo erogato.

Le due disposizioni contenute negli artt. 182 quater,  terzo comma, e 182 quinquies L.F. vanno lette congiuntamente ed in modo sinergico, così da riconoscere la prededuzione al socio finanziatore, con il limite dell’80%, tanto nel caso di finanziamenti ponte erogati in funzione della presentazione di una domanda di concordato preventivo o in esecuzione della stessa, quanto nel caso di elargizioni interinali, vale a dire finanziamenti erogati dopo la presentazione di una domanda di ammissione ai sensi dell’art. 161, sesto comma, L.F. e prima del deposito della documentazione di cui ai commi secondo e terzo, risultando altrimenti incongrua la distinzione per solo questa terza categoria di finanziamenti che prevede ulteriormente, a garanzia dei creditori, un’attestazione di funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori invece assente nel caso di finanziamento ex art. 182 quater, secondo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/fallimentare/23699#gsc.tab=0

[il Tribunale ha sottolineato come lo stesso art. 102 CCI abbia adottato tale soluzione, costituendo nel silenzio dell’attuale disposizione normativa ancora vigente, un dato testuale con valenza ermeneutica in grado di orientare l’interprete nella soluzione di problematiche interpretative]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: