Tribunale di Ravenna – Concordato preventivo ed insorgere di contrasti circa la misura ed il rango di alcuni crediti: esame da parte del G.D. e del tribunale della loro rilevanza solo in termini di legittimazione al voto e di calcolo delle maggioranze.

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Data di riferimento: 
29/05/2020

Tribunale di Ravenna, Ufficio Fallimenti, 29 maggio 2020 – Pres. Roberto Sereni Luccarelli, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Paolo Gilotta.

Concordato preventivo – Crediti – Inclusione nell’elenco formato dal commissario giudiziale -  Contestazione di alcuni crediti - Riscontro da eseguirsi da parte del giudice delegato e del tribunale in sede di omologazione – Esame sommario - Incidenza sulla legittimazione al voto e sul calcolo delle maggioranze –Valutazione circoscritta a tale aspetto – Esame in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango dei singoli crediti – Accertamento da eseguirsi in fase liquidatoria – Competenza del giudice ordinario.

Le norme che disciplinano il concordato preventivo non prevedono, diversamente da quanto accade nel fallimento, una fase di verifica dei crediti concorsuali e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti, tanto è vero che la inclusione nell’elenco formato dal commissario giudiziale, ai sensi dell’art. 171 L.F., non attribuisce alcuna certezza o diritto perfetto al creditore e che gli eventuali contrasti insorti relativamente alla misura e il rango di alcuni crediti vengono risolti dal giudice delegato ai sensi dell’art. 176 L.F., come anche ex art. 180 L.F. in sede di opposizione all’omologazione da parte del tribunale, in modo sommario al solo fine del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive relative agli stessi E' infatti sempre possibile poi per il liquidatore modificare le proprie valutazioni in ordine all'esistenza, alla consistenza e al rango chirografario o privilegiato dei singoli crediti e il creditore che non concordi con le valutazioni del liquidatore può sempre rivolgersi nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria per far accertare il proprio credito in contradittorio con la procedura concorsuale. Per ragioni di ordine e di vigilanza sulla procedura, la distribuzione dell'attivo concordatario potrà, pertanto, avvenire mediante formali piani di riparto, ma senza che il relativo decreto di approvazione abbia alcuna valenza decisoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23715.pdf

[cfr. in questa rivista: Tribunale di Ravenna, 08 novembre 2013  https://www.unijuris.it/node/2160; Tribunale Bassano del Grappa 28 maggio 2013  https://www.unijuris.it/node/1922; Tribunale Firenze, 09 maggio 2012  https://www.unijuris.it/node/1482; Corte d’Appello di Napoli, 06 agosto 2013 https://www.unijuris.it/node/2060 e Cassazione civile, sez. I, 08 gennaio 2019, n. 208 https://www.unijuris.it/node/4841]

(Si osservi inoltre che  il piano di concordato preventivo prevede l’assegnazione (nel caso specifico  prevista in due distinte tranche pari ad un soddisfacimento nominale del 20% del credito iniziale) di strumenti finanziari partecipativi convertibili in obbligazioni, il cui regolamento preveda il rimborso degli strumenti assegnati ai creditori chirografari mediante la distribuzione annuale di dividendi e riserve in una determinata misura minima garantita di una percentuale dell’importo dei crediti oggetto di conversione entro una data determinata.) 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: