Corte di Cassazione (29256/2019) – Società insolvente ammessa all’amministrazione straordinaria: azione revocatoria, esercitata nella fase conservativa, di un pagamento effettuato da una società da essa incorporata.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 novembre 2019, n. 29256 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Paola Vella.
Revocatoria fallimentare – Fusione di società - Azione esercitata dalla società incorporante –Pagamento fatto da una società incorporata – Sostituzione nella titolarità di tutti i suoi rapporti – Conseguenza - Conoscenza dello stato d’insolvenza della società incorporata.
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – Revocatoria fallimentare – Azione esercitata nella fase conservativa – Finalità di recuperare risorse da destinare ai creditori- Ammissibilità – Utilità conseguibile a fini di risanamento.
La fusione di società realizza una successione universale corrispondente a quella "mortis causa" e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a questa dell'incorporante, la quale rappresenta il nuovo centro di imputazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti fusi o incorporati, sicché nel caso di revocatoria fallimentare, al di là del letterale riferimento dell'art. 2504-bis c.c. ai diritti ed agli obblighi, la sostituzione riguarda anche le situazioni di scienza giuridicamente rilevanti, ivi compresa l'eventuale conoscenza dello stato di insolvenza del soggetto incorporato che ha effettuato un pagamento nel periodo sospetto. (Massima ufficiale)
L'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, come regolata dal D.L. n. 26 del 1979 (conv. con modif. in L. n. 95 del 1979) non integra un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 (ora art. 92) del Trattato CE, trattandosi di procedimento attivabile ordinariamente nel corso della procedura fallimentare, senza che rilevi la distinzione tra fase conservativa e fase liquidatoria, atteso che l'azione revocatoria, anche quando esercitata durante la fase conservativa, è diretta a produrre risorse da destinare alla espropriazione forzata a fini satisfattori, di tutela degli interessi dei creditori. Né rileva che il bene recuperato con l'azione revocatoria non sia destinato immediatamente alla liquidazione ed al riparto tra i creditori, poiché è sufficiente che esso concorra con gli altri beni a determinare il patrimonio ripartibile al termine del tentativo di risanamento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23514#gsc.tab=0
[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, n. 8974 https://www.unijuris.it/node/4933]