Corte di Cassazione (29052/2019) – Stato passivo di società di intermediazione mobiliare in l.c.a.: mezzo di impugnazione esperibile nei confronti della decisione assunta dal tribunale in sede di opposizione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2019, n. 29052 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Alberto Pazzi.
Stato passivo – Creditori – Istanza di insinuazione immediata e incondizionata - Ammissione con riserva – Proposizione dell’opposizione – Ammissibilità – Ipotesi da considerarsi quale soccombenza.
Principio di ultrattività del rito - Provvedimento giurisdizionale - Mezzo di impugnazione esperibile – Identificazione – Qualificazione dell’azione effettuata dal giudice - Previsione legislativa che ne consegue – Criterio da adottarsi.
Società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa - Stato passivo - Opposizione - Disciplina applicabile – Individuazione “ratione temporis” - Regime ante d.lgs. n. 181 del 2015 – Decisione resa con sentenza - Impugnabilità mediante appello - Ricorso immediato per cassazione – Esclusione.
L'opposizione al passivo deve ritenersi ammissibile non solo in caso di reiezione o di accoglimento solo parziale della domanda di insinuazione al passivo, ma anche a beneficio dei creditori ammessi con riserva, in quanto, all'esito di un raffronto tra il tenore letterale della domanda presentata e il tenore formale della corrispondente decisione giudiziale, si deve ritenere sussistente un divario fra l'aspirazione del creditore a un quid pluris, costituito dall'ammissione immediata e incondizionata del suo credito allo stato passivo, e il provvedimento di ammissione con riserva adottato, da apprezzarsi anche in tal caso in termini di soccombenza. Del pari e per converso deve riconoscersi la legittimazione all'impugnazione da parte dei creditori ammessi pregiudicati dal riconoscimento di diritti in favore di altri soggetti, discendente dall'accoglimento, seppur parziale ed in termini di ammissione con riserva, della domanda di questi ultimi volta all'inclusione del loro diritto di credito nel novero del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In applicazione del consolidato principio di ultrattività del rito, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va, in ragione della necessaria tutela dell’affidamento della parte, operata con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione, giusta o sbagliata che sia, dell'azione effettuata dal giudice, cui esclusivamente compete il mutamento del rito, con cui il processo è erroneamente iniziato [nel caso specifico, ad avviso della Corte, pertanto, il provvedimento adottato dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo di una società di intermediazione mobiliare in liquidazione coatta amministrativa, da quello stesso Tribunale a più riprese ricondotto (seppur erroneamente, in ragione della diversa normativa che si sarebbe dovuta “ratione temporis” in quel caso applicare) al procedimento di impugnazione regolato dagli artt. 98 e 99 L.F., non poteva che essere impugnato con ricorso per cassazione secondo le modalità previste dall'art. 99, comma 11, L.F.] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
In tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione mobiliare, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015, è applicabile "ratione temporis" la norma speciale di cui all'art. 88, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, la quale postula l'appellabilità - non la diretta ricorribilità per cassazione ex art. 99 l.fall. - della sentenza del tribunale di decisione delle cause di opposizione al passivo. (Massima ufficiale)