Corte di Cassazione (16117/2019) – Istanza di autofallimento e problematiche relative alla necessità o meno del ricorso al patrocinio di un difensore e alle prove che è onere del richiedente depositare.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16117 – Pres. Antonio Didone, Rel. Mauro Di Marzio.
Istanza di autofallimento – Necessario patrocinio di un difensore – Esclusione – Insorgere di un contradditorio qualificato con altri interessati - Sola ipotesi in cui è richiesto.
Istanza di autofallimento – Stato di insolvenza e requisiti dimensionali - Prove richieste.
Il debitore può assumere l'iniziativa per la dichiarazione del proprio fallimento senza ricorrere al ministero di un difensore, se e fino a quando la sua istanza non confligga con l'intervento avanti al Tribunale di altri soggetti, portatori dell'interesse ad escludere la dichiarazione di fallimento, ciò implicando lo svolgimento di un contraddittorio qualificato (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'imprenditore che presenti istanza di autofallimento, oltre a provare lo stato di insolvenza, ha l'onere, ai sensi dell'art. 14 l.fall., di dimostrare la sussistenza di almeno uno dei requisiti dimensionali normativamente previsti, ai fini della fallibilità, dall'art. 1 l.fall., con riferimento all'arco temporale degli ultimi tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti del fallimento sulla base della situazione di squilibrio finanziario riferita ad un solo bilancio antecedente gli ultimi tre esercizi). (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23593.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 18 agosto 2017, n. 20187 https://www.unijuris.it/node/3749]