Tribunale di Rimini – Domanda di concordato con riserva qualificato in continuità aziendale: pagamenti urgenti e necessità o meno dell’autorizzazione del tribunale.

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Data di riferimento: 
18/11/2019

Tribunale Ordinario di Rimini, Sez. Unica Civile – Uff. Fallimentare, decisione del 18 novembre 2019 - Pres. Francesca Miconi, Rel. Silvia Rossi, Giud, Lorenzo Maria Lico.

Domanda di concordato con riserva – Presentazione – Qualificazione come in continuità – Fatture emesse anteriormente o posteriormente – Forniture di beni o servizi essenziali – Pagamenti da considerarsi urgenti ex art. 161, settimo comma, L.F.– Atti di straordinaria o di ordinaria amministrazione – Necessità o meno dell’autorizzazione del tribunale – Attestazione di un professionista ex art. 182 quinquies,quinto comma, L.F. – Presupposto non richiesto.

In presenza di una domanda, ex art. 161, sesto comma, L.F., di concordato con riserva, con cui si prospetti l’intenzione di accedere ad un c.d.  concordato con continuità aziendale, il debitore può, ai sensi del  settimo comma dello stesso articolo, compiere tutti gli atti urgenti di ordinaria amministrazione dell’azienda e, pertanto, può procedere, senza necessità di alcuna autorizzazione da parte del tribunale, al pagamento, se riferentesi a forniture necessarie alla prosecuzione dell’attività che altrimenti difficilmente potrebbe proseguire,  delle  fatture pervenute successivamente al deposito della domanda di concordato, anche se relative a periodi precedenti, in quanto da considerarsi relative a debiti maturati in costanza di procedura.

Per i pagamenti relativi a forniture di beni o servizi essenziali da considerarsi per tale ragione urgenti in vista della ventilata prosecuzione dell’attività aziendale, le cui fatture siano però state emesse precedentemente alla domanda di concordato, è viceversa richiesta, alla luce del medesimo art. 161, settimo comma, l’autorizzazione del tribunale, ma non anche l’attestazione ex art.182 quinquies,quinto comma, L.F., da parte di un professionista,  in quanto quest’ultima disposizione si pone con la precedente in rapporto di species a genus ed è il tribunale stesso che opera la valutazione di convenienza ed opportunità dell’atto rispetto all’interesse della massa dei creditori. (Eleonora Toso – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23098.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: