Corte di Cassazione (16122/2019) – Ipotesi di desistenza da parte del creditore istante: effetti che ne possono conseguire. Ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento riscontrata dal giudice tramite presunzioni.

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Data di riferimento: 
14/06/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16122 – Pres. Antonio Didone, Rela. Alberto Pazzi.

Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo – Desistenza dell’unico creditore istante – Avvenuto pagamento o meno - Effetti che ne conseguono a seconda dei casi – Possibile revoca del fallimento.

Istanza di fallimento - Sussistenza dei necessari presupposti – Giudice del merito – Riscontro mediante prove presuntive – Ammissibilità – Valutazione non censurabile in sede di legittimità.

In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l'unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo, al contrario, la desistenza conseguente all'estinzione dell'obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c. (Massima ufficiale)

In assenza di alcuna preclusione normativa, si deve ritenere che il giudice del merito, per decidere della sussistenza dei presupposti richiesti (superamento dei limiti di fallibilità e ricorrenza di uno stato di insolvenza) per addivenire alla pronuncia di fallimento, possa fare ricorso, anche in quella materia, a presunzioni quale mezzo di prova e che la valutazione dallo stesso svolta a riguardo della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto disponibili come fonti di presunzione risulti incensurabili in sede di legittimità. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23575.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 05 maggio 2016 n. 8980 https://www.unijuris.it/node/3962 e Sez. I, 19 settembre 2013, n. 21478  https://www.unijuris.it/node/2711  decisioni che la stessa Corte ha inteso in questa senso precisare nel modo di cui alla massima suesposta]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: