Corte di Cassazione (18169/2019) – Fallimento e stato passivo: facoltà per il curatore di contestare e del giudice di valutare in senso negativo la fondatezza di un rapporto di lavoro pur in presenza di buste paga se ritenute inattendibili.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 luglio 2019, n. 18169 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Andrea Fidanzia.
Fallimento – Stato passivo – Soggetto che si asserisce lavoratore dipendente – Istanza di riconoscimento di retribuzioni e TFR – Buste paga rilasciate dal datore di lavoro – Efficacia probatoria – Sussistenza di altre prove che la smentiscono - Curatore – Facoltà di contestarne l’esattezza – Valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
In tema di accertamento dello stato passivo, le Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 luglio 2019, n. 18169 ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest'ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi dell'art. 3 della l. n. 4 del 1953 la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l'inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. (Massima ufficiale)