Corte di Cassazione (4737/2020) –Fallibilità della società di capitali scissa anche in caso di scissione totale.

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Data di riferimento: 
21/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 febbraio 2020, n. 4737 – Pres, Antonio Didone, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Società di capitali – Scissione totale – Cancellazione dal registro delle imprese – Assoggettabilità a fallimento – Ragioni sottostanti - Responsabilità patrimoniale – Non limitazioni ex lege – Mancata opposizione - Irrilevanza

Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo – Accertamento dello stato di insolvenza - Riscontro fondato su circostanze diverse da quelle in precedenza considerate – Riferimento a fatti comunque anteriori alla pronuncia - Ammissibilità.

Presupposto di applicazione della norma dell’art. 10 L.F. è, semplicemente, la cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese, senza che a ciò debba seguire necessariamente anche la cessazione sul piano oggettivo della corrispondente attività di impresa. Pertanto, la situazione della società di capitali scissa in caso di scissione totale ex art. 2506, terzo comma, c.c. è assimilabile a quella dell’imprenditore che abbia ceduto ad altri l’intera sua azienda, ragion per cui, laddove ricorrano i presupposti di cui alla norma fallimentare, la società scissa è anche in tal caso assoggettabile a quella procedura concorsuale. La responsabilità delle società beneficiarie della scissione per i debiti propri della società scissa, che è sancita dalle norme dell'art. 2506 bis, comma 3c.c., e art. 2506 quater c.c., non vale infatti ad eliminare la responsabilità della società scissa anche in caso di sua scissione totale, in quanto l’esonero o la limitazione della responsabilità patrimoniale presuppongo, ex art. 2740, secondo comma, c.c., una espressa previsione normativa a corredo, ed altresì in quanto, in assenza di una responsabilità della scissa, potrebbe anche verificarsi il caso, data le limitate responsabilità delle beneficiarie contemplate dalle norme succitate, di debiti per cui nessuno venga più a rispondere illimitatamente.  Né può in ogni caso essere considerato fattore di ostacolo alla dichiarazione di fallimento della società scissa il fatto che nessuno dei suoi creditori abbia formulato opposizione alla disaggregazione dell'ente ex art. 2506 ter c.c., comma 5 e art. 2503 c.c.; ciò in quanto, come ha rilevato la pronuncia di Cass., 4 dicembre 2019, n. 31654 in tema di revocatoria dell'operazione di scissione e quella della Corte di Giustizia UE,  Sez. II, 30 gennaio 2020, Causa C394/18 , lo strumento dell'opposizione dei creditori alla scissione è rimedio non "sostitutivo e necessario", ma solo "aggiuntivo". (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23448

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 dicembre 2019, n. 31654 https://www.unijuris.it/node/5119 e Corte di Giustizia UE,  Sez. ]II, 30 gennaio 2020, Causa C394/18 https://www.unijuris.it/node/5036]

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: